*convenzione per la protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi) *preambolo *articolo 1: *campo d'applicazione *articolo 2: *obblighi generali *articolo 3: *ricerca e osservazione sistematica *articolo 4: *collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico *articolo 5: *conferenza delle *parti contraenti *articolo 6: *compiti della *conferenza delle *alpi *articolo 7: *delibere della *conferenza delle *alpi *articolo 8: *comitato *permanente *articolo 9: *segretariato *articolo 10: *modifiche della *convenzione *articolo 11: *protocolli e loro modifiche *articolo 12: *firma e ratifica *articolo 13: *denuncia *articolo 14: *notifiche *preambolo *la *repubblica d'*austria, la *confederazione *elvetica, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, la *repubblica slovena, il *principato di *liechtenstein, nonch la *comunit *economica *europea, consapevoli che le *alpi costituiscono uno dei pi grandi spazi naturali continui in *europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'*europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e *paesi, riconoscendo che le *alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione, riconoscendo il fatto che le *alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate, consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attivit agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico nonch le forme e l'intensit dell' utilizzazione turistica, considerando che il crescente sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o impossibile o possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi, convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,a seguito dei risultati della prima *conferenza delle *alpi dei *ministri dell'*ambiente, tenutasi a *berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue: *articolo 1: *campo d'applicazione *oggetto della presente *convenzione la regione delle *alpi, com' descritta e rappresentata nell'allegato. *ciascuna *parte contraente, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o accettazione o approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, pu, tramite una dichiarazione indirizzata alla *repubblica d'*austria in qualit di *depositario, estendere l'applicazione della presente *convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ci sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente *convenzione. *ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del parafrafo 2 pu essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al *depositario. *la revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del *depositario. *articolo 2: *obblighi generali *le *parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilit di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle *alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i *paesi alpini e delle loro *regioni alpine, nonch della *comunit *economica *europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. *la cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonch ampliata sul piano geografico e tematico. *per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le *parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: *popolazione e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identit culturale e sociale delle popolazioni locali e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonch al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine. *pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonch il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti. *salvaguardia della qualit dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonch la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora. *difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli. *idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualit naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualit, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente. *protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacit rigenerativa e la continuit produttiva delle risorse naturali, nonch la diversit, l'unicit e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme. *agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettivit, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonch una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche pi difficoltose. *foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche pi difficoltose nella regione alpina. *turismo e attivit del tempo libero - al fine di armonizzare le attivit turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attivit che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto. *trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un pi consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalit. *energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico. *economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti. *le *parti contraenti concluderanno *protocolli in cui verrano definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente *convenzione. *articolo 3: *ricerca e osservazione sistematica *nei settori di cui all'articolo 2, le *parti contraenti convengono: di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche, collaborando insieme, di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica, di armonizzare ricerche ed osservazioni, nonch la relativa raccolta dati. *articolo 4: *collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico *le *parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente *convenzione. *le *parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possono derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa . *le *parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente *convenzione e i *protocolli dei quali esse sono *parti contraenti. *le *parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonch sulle misure adottate. *gli obblighi derivanti alle *parti contraenti dalla presente *convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto salvo le leggi nazionali sulla riservatezza. *informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali. *articolo 5: *conferenza delle *parti contraenti (*conferenza delle *alpi) *i problemi di interesse comune delle *parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della *conferenza delle *parti contraenti (*conferenza delle *alpi). *la prima sessione della *conferenza delle *alpi viene convocata al pi tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente *convenzione, da una *parte contraente designata di comune accordo. *in seguito le sessioni ordinarie della *conferenza delle *alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la *parte contraente che detiene la presidenza. *la presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della *conferenza delle *alpi. *entrambe sono stabilite dalla *conferenza delle *alpi. *la *parte contraente che ha la *presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della *conferenza delle *alpi. *ciascuna *parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno. *le *parti contraenti trasmettono alla *conferenza delle *alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente *convenzione e dei *protocolli dei quali esse sono *parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. *l'*organizzazione delle *nazioni *unite, le sue istituzioni specializzate, il *consigliod'*europa, nonch ogni altro *stato europeo, possono partecipare in qualit di osservatori alle sessioni della *conferenza delle *alpi. *lo stesso vale per le *comunit transfrontaliere di enti territoriali delle *alpi. *la *conferenza delle *alpi pu inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attivit in materia. *ha luogo una sessione straordinaria della *conferenza delle *alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle *parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la *parte contraente che esercita la presidenza. *articolo 6: *compiti della *conferenza delle *alpi *la *conferenza delle *alpi esamina lo stato di attuazione della *convenzione, nonch dei *protocolli con gli allegati, e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti: *adotta le modifiche della presente *convenzione in conformit con la procedura di cui all'articolo 10. *adotta i *protocolli e i loro allegati, nonch le loro modifiche in conformit con la procedura di cui all'articolo 11. *adotta il proprio regolamento interno. *prende le necessarie decisioni in materia finanziaria *decide la costituzione di *gruppi di *lavoro ritenuti necessari all'attuazione della *convenzione. *prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche. *delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonch delle relazioni presentate dai *gruppi di *lavoro. *assicura l'espletamento delle necessarie attivit di segretariato. *articolo 7: *delibere della *conferenza delle *alpi *salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la *conferenza delle *alpi delibera per consenso. *riguardo ai compiti indicati alle lettere c, f e g dell'articolo 6, qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle *parti contraenti presenti e votanti. *nella *conferenza delle *alpi ciascuna *parte contraente dispone di un voto. *la *comunit *economica *europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi *stati membri che sono *parti contraenti della presente *convenzione; la *comunit *economica *europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi *stati membri esercitino il proprio diritto di voto. *articolo 8: *comitato *permanente *e' istituito, quale organo esecutivo, il *comitato *permanente della *conferenza delle *alpi, formato dai delegati delle *parti contraenti . *le *parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la *convenzione partecipano alle sessioni del *comitato *permanente con status di osservatori. *lo stesso status pu inoltre essere concesso ad ogni *paese alpino che non abbia ancora firmato la presente *convenzione e ne faccia domanda. *il *comitato *permanente adotta il proprio regolamento interno. *il *comitato *permanente delibera inoltre sulle modalit dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative. *la *parte contraente che presiede la *conferenza delle *alpi assume la presidenza del *comitato *permanente. *il *comitato *permanente espleta in particolare i seguenti compiti: esamina le informazioni trasmesse dalle *parti contraenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, per presentarne rapporto alla *conferenza delle *alpi, raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della *convenzione e dei *protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della *conferenza delle *alpi, ai sensi dell'articolo 6, riferisce alla *conferenza delle *alpi sull' attuazione delle delibere da essa adottate, prepara le sessioni della *conferenza delle *alpi nei loro contenuti e pu proporre punti dell'ordine del giorno nonch ulteriori misure relative all'attuazione della *convenzione e dei rispettivi *protocolli, insedia i *gruppi di *lavoro per l'elaborazione di *protocolli e di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6, lettera e, e coordina la loro attivit, esamina e armonizza i contenuti dei progetti di *protocollo in una visione unitaria e globale e li sottopone alla *conferenza delle *alpi, propone alla *conferenza delle *alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nella *convenzione e nei *protocolli. *le delibere nel *comitato *permanente vengono adottate in conformit con le disposizioni di cui all'articolo 7. *articolo 9: *segretariato *la *conferenza delle *alpi pu deliberare per consenso l'istituzione di un *segretariato *permanente. *articolo 10: *modifiche della *convenzione *ciascuna *parte contraente pu presentare alla *parte contraente che presiede la *conferenza delle *alpi proposte di modifica della *convenzione. *tali proposte saranno trasmesse dalla *parte contraente che presiede la *conferenza delle *alpi alle *parti contraenti e alle *parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della *sessione della *conferenza delle *alpi in cui saranno prese in esame. *le modifiche della *convenzione entrano in vigore in conformit con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12. *articolo 11: *protocolli e loro modifiche *i progetti di *protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla *parte contraente che presiede la *conferenza delle *alpi alle *parti contraenti e alle *parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della *conferenza delle *alpi che li prender in esame. *i *protocolli adottati dalla *conferenza delle *alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il *depositario. *essi entrano in vigore per quelle *parti contraenti che li abbiano ratificati, accettati o approvati. *per l'entrata in vigore di un *protocollo sono necessarie almento tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. *gli strumenti suddetti vengono depositati presso la *repubblica d'*austria in qualit di *depositario. *qualora i *protocolli non contengano disposizioni diverse, per l'entrata in vigore e per la denuncia si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14. *per le modifiche dei *protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3. *articolo 12: *firma e ratifica *la presente *convenzione depositata per la firma presso la *repubblica d'*austria in qualit di *depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991. *la *convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. *gli strumenti di ratifica o accettazione o approvazione vengono depositati presso il *depositario. *la *convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati abbiano espresso la propria adesione alla *convenzione in conformit con il paragrafo 2. *per ciascuna *parte firmataria, che abbia espresso successivamente la propria adesione alla *convenzione in conformit con le disposizioni del paragrafo 2, la *convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o accettazione o approvazione. *articolo 13: *denuncia *ciascuna *parte contraente pu denunciare in qualsiasi momento la presente *convenzione mediante una notifica indirizzata al *depositario. *la denuncia avr effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del *depositario. *articolo: 14 *notifiche *il *depositario notifica alle *parti contraenti ed alle *parti firmatarie: - gli atti di firma, - i depositi di strumenti di ratifica o accettazione o approvazione - la data di entrata in vigore della presente *convenzione ai sensi dell'articolo 12, - le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, - le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denunce hanno effetto. *in fede di ci la presente *convenzione stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati. *fatto a *salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d'*austria: *per la *confederazione *elvetica: *per la *repubblica *francese: *per la *repubblica *federale di *germania: *per la *repubblica *italiana: *per la *repubblica *socialista *federativa *jugoslavia: *per il *principato di *liechtenstein: *per la *comunit *economica *europea: *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *d*i *a*t*t*u*a*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i *d*e*l 1991 *n*e*l*l*a*m*b*i*t*o *d*e*l*l*a *p*i*a*n*i*f*i*c*a*z*i*o*n*e *t*e*r*r*i*t*o*r*i*a*l*e *e *d*e*l *s*v*i*l*u*p*p*o *s*o*s*t*e*n*i*b*i*l*e *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o "*p*i*a*n*i*f*i*c*a*z*i*o*n*e *t*e*r*r*i*t*o*r*i*a*l*e *e *s*v*i*l*u*p*p*o *s*o*s*t*e*n*i*b*i*l*e" -2-2 *preambolo *la *repubblica d'*austria, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato di *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, - in conformit con il loro mandato in base alla *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della *convenzione delle *alpi; - consapevoli che il territorio alpino rappresenta unarea di importanza europea e costituisce un patrimonio specifico e diversificato per formazione geomorfologica, clima, acque, vegetazione e fauna, paesaggio e cultura e che l'alta montagna, le valli alpine e le zone prealpine formano unit ambientali la cui conservazione non deve interessare soltanto gli *stati alpini; - coscienti che le *alpi costituiscono lo spazio di vita e di sviluppo della popolazione locale; - convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonch di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; -3-3 - consapevoli che il territorio alpino assolve inoltre a diverse altre funzioni di interesse generale, in particolare come spazio turistico e ricreativo, nonch come sede di importanti vie di comunicazione europea; - considerato che i limiti naturali del territorio e la sensibilit degli ecosistemi pongono problemi di compatibilit con lincremento della popolazione locale e non, nonch con il sensibile aumento del fabbisogno di superfici necessarie alle predette funzioni, con conseguenti compromissioni o rischi per l'equilibrio ecologico del territorio alpino; - consapevoli che questo fabbisogno non diffuso uniformemente, ma si concentra in singole zone mentre altre sono invece colpite dalla carenza di attivit e dall' esodo rurale; - considerato che in presenza di questi rischi diventata necessaria una particolare attenzione alle strette interrelazioni tra attivit dell'uomo, soprattutto in campo agricolo e forestale, e la salvaguardia degli ecosistemi, che rendono il territorio alpino estremamente sensibile ai mutamenti delle condizioni in cui si esplicano le attivit sociali e economiche, e richiedono misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con i rappresentanti politici e con gli operatori economici e le associazioni; - considerato che le politiche di pianificazione territoriale, gi praticate in modo da ridurre le disparit e da rafforzare la solidariet, debbono essere continuate e adattate, affinch esse possano svolgere pienamente la loro funzione preventiva, tenendo maggiormente conto delle esigenze ambientali; - coscienti che la protezione dell'ambiente, la promozione sociale e culturale e lo sviluppo economico del territorio alpino costituiscono obiettivi di pari importanza, e che occorre pertanto ricercare tra di essi un equilibrio adeguato e durevole; - convinti che molti problemi del territorio alpino possono essere risolti nel modo migliore dagli stessi enti territoriali direttamente interessati; - convinti che bisogna promuovere la cooperazione transfrontaliera tra gli enti territoriali direttamente interessati in funzione di uno sviluppo armonico; - convinti che le svantaggiate condizioni naturali di produzione soprattutto nel settore agricolo e forestale, possono mettere in dubbio le basi economiche della popolazione locale e possono compromettere il territorio alpino come spazio di vita e ricreativo; - convinti che la messa a disposizione del territorio alpino sia come area che svolge funzioni di interesse generale, in particolare funzioni protettive e legate allequilibrio ecologico, sia come area turistica e ricreativa, pu giustificare misure di sostegno adeguate; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli *stati alpini; -4-4 hanno convenuto quanto segue: *capitolo *i *disposizioni generali *articolo 1 *finalit *gli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile nel territorio alpino sono: a) riconoscere le esigenze specifiche del territorio alpino nel quadro delle politiche nazionali e europee; b) armonizzare l'uso del territorio con le esigenze e con gli obiettivi ecologici; c) gestire le risorse e il territorio in modo parsimonioso e compatibile con l'ambiente; d) riconoscere gli interessi specifici della popolazione alpina mediante un impegno rivolto ad assicurare nel tempo le loro basi di sviluppo; e) favorire contemporaneamente uno sviluppo economico e una distribuzione equilibrata della popolazione nel territorio alpino; f) rispettare le identit regionali e le peculiarit culturali; g) favorire le pari opportunit della popolazione locale nello sviluppo sociale, culturale e economico, nel rispetto delle competenze territoriali; h) tener conto degli svantaggi naturali, delle prestazioni d'interesse generale, delle limitazioni dell'uso delle risorse e del prezzo per luso delle stesse corrispondente al loro valore reale. *articolo 2 *impegni fondamentali *conformemente agli obiettivi della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile del territorio alpino, di cui all'articolo 1, le *parti contraenti convengono di creare condizioni generali che permettano di: a) rafforzare la capacit di agire degli enti territoriali conformemente al principio di sussidiariet; b) realizzare strategie regionali specifiche e le relative strutture; c) assicurare la solidariet tra gli enti territoriali, a livello di ognuna delle *parti contraenti, mediante misure efficaci; d) adottare, nei casi di limitazione dell'uso delle risorse naturali e in presenza di condizioni svantaggiate riconosciute per le attivit economiche nel territorio alpino, le misure di sostegno necessarie a mantenere tali attivit a condizione che tali misure siano compatibili con l'ambiente; -5-5 e) incoraggiare larmonizzazione delle politiche di pianificazione territoriale, di sviluppo e di protezione mediante la cooperazione internazionale. *le *parti contraenti si impegnano a provvedere alle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, nel rispetto del principio di sussidiariet. *articolo 3 *considerazione dei criteri di protezione ambientale nelle politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile *le politiche di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile mirano all'armonizzazione tempestiva degli interessi economici con le esigenze di protezione dell'ambiente, con particolare riguardo: a) alla salvaguardia e al ripristino dell'equilibrio ecologico e della biodiversit delle regioni alpine; b) alla salvaguardia e alla gestione della diversit dei siti e dei paesaggi naturali e rurali, nonch dei siti urbani di valore; c) all'uso parsimonioso e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali - suolo, aria, acque, flora e fauna, energia; d) alla tutela degli ecosistemi, delle specie e degli elementi paesaggistici rari; e) al ripristino di ambienti naturali e urbanizzati degradati; f) alla protezione contro i rischi naturali; g) alla realizzazione compatibile con lambiente e il paesaggio di costruzioni e impianti necessari allo sviluppo; h) al rispetto delle peculiarit culturali delle regioni alpine. *articolo 4 *cooperazione internazionale 1. *le *parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino, e a promuovere la soluzione dei problemi comuni mediante una collaborazione al livello territoriale pi idoneo. 2. *le *parti contraenti favoriscono una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nell'elaborazione dei piani e/o programmi territoriali e per lo sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 8, a livello nazionale e regionale, nonch nella definizione dei piani settoriali di rilevanza territoriale. *nelle aree di confine, questa cooperazione mira soprattutto a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali. -6-6 3. *quando gli enti territoriali non possono adottare talune misure, poich di competenza nazionale o internazionale, occorre assicurare loro la possibilit di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione. *articolo 5 *considerazione delle finalit nelle altre politiche *tenuto conto dello sviluppo perseguito del territorio le *parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo *protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nel campo dello sviluppo regionale, dell'urbanistica, dei trasporti, del turismo, dell'economia agricola e forestale, della protezione dell'ambiente, nonch dellapprovvigionamento, soprattutto di acqua e energia, anche allo scopo di ridurre gli eventuali effetti negativi o contraddittori. *articolo 6 *coordinamento delle politiche settoriali *le *parti contraenti istituiscono strumenti di coordinamento delle politiche settoriali, laddove questi non esistano gi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino e delle sue regioni, sforzandosi di trovare a tal fine soluzioni compatibili con la tutela dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali , e a prevenire i rischi connessi a monoeconomie, promuovendo la diversificazione delle attivit e lorientamento dei partner verso obiettivi comuni. *articolo 7 *partecipazione degli enti territoriali 1. *ciascuna *parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello pi idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilit solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile, nonch delle misure conseguenti. 2. *nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. -7-7 *capitolo *i*i *misure specifiche *articolo 8 *piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile 1. *la realizzazione degli obiettivi di pianificazione territoriale e di sviluppo sostenibile conseguita, nel quadro delle leggi e dei regolamenti vigenti delle *parti contraenti, elaborando piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile. 2. *questi piani e/o programmi sono definiti per tutto il territorio alpino al livello degli enti territoriali competenti. 3. *essi sono elaborati da parte o con la partecipazione degli enti territoriali competenti, e di concerto con gli enti territoriali confinanti eventualmente a livello transfrontaliero, e vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali. 4. *essi stabiliscono gli indirizzi di sviluppo sostenibile e di pianificazione territoriale di aree continue e vengono regolarmente riesaminati e, quand' il caso, modificati. *la loro elaborazione e la loro attuazione si basano su rilevamenti e studi preliminari, con cui vengono definite le caratteristiche del territorio in questione. *articolo 9 *contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile *i piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale pi idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare: 1. *sviluppo economico regionale a) misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilit di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale e a garantire pari opportunit; b) misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di monoeconomie; c) misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra economia agricola e forestale, turismo e artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attivit creatrici dimpiego. -8-8 2. *aree rurali a) riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e pastorizia; b) definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna; c) conservazione e risanamento di territori di grande valore ecologico e culturale; d) determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attivit del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo; e) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il pi possibile la realizzazione di costruzioni e impianti. 3. *aree urbanizzate a) delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonch misure volte ad assicurare che le superfici cos delimitate vengono effettivamente edificate; b) riserva di terreni necessari alle attivit economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento, nonch alle attivit del tempo libero; c) determinazione delle zone esposte a rischi naturali, in cui va evitata il pi possibile la realizzazione di costruzioni e impianti; d) conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero; e) limitazione delle seconde abitazioni; f) urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporti e/o in continuit con le costruzioni esistenti; g) conservazione dei siti urbani caratteristici; h) conservazione e ricupero del patrimonio architettonico caratteristico. 4. *protezione della natura e del paesaggio a) delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonch per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali; b) delimitazione di zone di quiete e di aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonch altre attivit dannose. 5. *trasporti a) misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali; b) misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente; c) misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto; d) misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato; e) misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e gli ospiti. *articolo 10 *compatibilit dei progetti 1. *le *parti contraenti realizzano le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti, sia pubblici che privati, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la -9-9 natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio. *questo esame tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale, in particolare dei suoi interessinel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale. *il risultato di questo esame viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei progetti. 2. *quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una *parte contraente confinante, se ne dovranno informare tempestivamente gli organi competenti. *l'informazione dev'essere trasmessa in tempo utile per consentire un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale. *articolo 11 *uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse *le *parti contraenti esaminano in che misura sia possibile in conformit con il rispettivo diritto nazionale: a) imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse; b) compensare le prestazioni rese nell'interesse generale; c) provvedere ad un'equa compensazione per le attivit economiche, soprattutto nel campo delleconomia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficolt naturali di produzione; d) assicurare unequa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori limitazioni consistenti per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale. *articolo 12 *misure economiche e finanziarie 1. *le *parti contraenti esaminano le possibilit di sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio alpino - obiettivo perseguito con il presente *protocollo - mediante misure economiche e finanziarie. 2. *le seguenti misure sono da considerarsi integrative rispetto a quelle di cui allarticolo 11: a) misure di compensazione tra enti territoriali al livello piu idoneo; b) riorientamento delle politiche per i settori tradizionali, e impiego razionale degli incentivi esistenti; c) sostegno a progetti transfrontalieri. -10-10 3. *le *parti contraenti esaminano l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti economici e finanziari, in atto e da adottare, attribuendo priorit alle misure compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. *articolo 13 *misure integrative *le *parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente *protocollo per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile. *capitolo *i*i*i *ricerca, formazione e informazione *articolo 14 *ricerca e osservazione 1. *le *parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni tra territorio, economia e ambiente nelle *alpi, e di unanalisi di loro futuri sviluppi. 2. *le *parti contraenti provvedono affinch i risultati nazionali della ricerca e dellosservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. *articolo 15 *formazione e informazione *le *parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonch l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente *protocollo. -11-11 *capitolo *i*v *attuazione, controllo e valutazione *articolo 16 *attuazione *le *parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente *protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. *articolo 17 *controllo del rispetto degli obblighi 1. *le *parti contraenti presentano regolarmente al *comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente *protocollo. *nel resoconto indicata anche l'efficacia delle misure adottate. *la *conferenza delle *alpi stabilisce la periodicit dei resoconti. 2. *il *comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le *parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente *protocollo. *esso pu chiedere ulteriori informazioni alle *parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. *il *comitato permanente redige un resoconto per la *conferenza delle *alpi sul rispetto da parte delle *parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente *protocollo. 4. *la *conferenza delle *alpi prende atto di questo resoconto. *essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, pu adottare raccomandazioni. *articolo 18 *valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. *le *parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente *protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. *per quanto sar necessario al -12-12 conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilit di adottare modifiche appropriate del *protocollo medesimo. 2. *a questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. *possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico. *capitolo *v *norme finali *articolo 19 *corrispondenza tra la *convenzione delle *alpi e il *protocollo 1. *il presente *protocollo costituisce un *protocollo della *convenzione delle *alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa *convenzione. 2. *possono divenire *parti contraenti del presente *protocollo esclusivamente le *parti contraenti della *convenzione delle *alpi. *ogni denuncia della *convenzione delle *alpi vale anche come denuncia del presente *protocollo. 3. *quando la *conferenza delle *alpi delibera questioni concernenti il presente *protocollo, solo le *parti contraenti dello stesso *protocollo sono ammesse alle relative votazioni. *articolo 20 *firma e ratifica 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte degli *stati firmatari della *convenzione delle *alpi e della *comunit *europea, il 20 dicembre 1994 nonch dal 15 gennaio 1995 presso la *repubblica d'*austria quale *depositario. 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito all'entrata in vigore di una modifica -13-13 del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente dello stesso *protocollo modificato. *articolo 21 *notifiche *il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit *europea in relazione al presente *protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. *fatto a *chambry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d'*austria: *per la *repubblica *francese: *per la *repubblica *federale di *germania: *per la *repubblica *italiana: *per il *principato di *liechtenstein: *per il *principato di *monaco: *per la *repubblica di *slovenia: *per la *confederazione *svizzera: *per la *comunit *europea: *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *d*i *a*t*t*u*a*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i *d*e*l 1991 *n*e*l*l*a*m*b*i*t*o *d*e*l*l*a *p*r*o*t*e*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *n*a*t*u*r*a *e *d*e*l*l*a *t*u*t*e*l*a *d*e*l *p*a*e*s*a*g*g*i*o *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o "*p*r*o*t*e*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *n*a*t*u*r*a *e *t*u*t*e*l*a *d*e*l *p*a*e*s*a*g*g*i*o" -2-2 *preambulo *la *repubblica d'*austria, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato di *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, - in conformit con il loro mandato in base alla *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della *convenzione delle *alpi; - consapevoli che le *alpi rappresentano uno dei pi grandi spazi naturali continui d'*europa, il quale si distingue per una bellezza unica, una diversit ecologica e ecosistemi estremamente sensibili, e costituisce nel contempo lo spazio vitale e economico della popolazione locale con una cultura di ricca tradizione; - convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico , nonch di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; -3-3 - in considerazione della struttura territoriale delle *alpi, per la quale numerose forme di sfruttamento, spesso in concorrenza tra loro, si concentrano in strette valli e concorrono a compromettere un ambiente ecologicamente importante; - coscienti che in vaste aree, modalit e intensit dell'uso del territorio alpino hanno provocato negli ultimi decenni e provocheranno ulteriormente, se perpetuate, perdite irrecuperabili di elementi meritevoli di conservazione del paesaggio, dei biotopi e delle specie; - consapevoli che in alcune zone del territorio alpino si verificata o potr verificarsi un'eccessiva compromissione della natura e del paesaggio, in particolare a causa della concentrazione di traffico, turismo, sport, urbanizzazione, sviluppo economico, intensificazione dell'agricoltura e delleconomia forestale; - consapevoli dell'importanza eminente che assumono in particolare i ghiacciai, le praterie alpine, le foreste montane e le acque nel territorio alpino, costituendo l'habitat di fauna e flora ricche di specie; - coscienti della grande importanza che assumono l'agricoltura e la silvicoltura condotte in modo estensivo per la conservazione e la cura del paesaggio rurale e degli elementi naturali connessi; - convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche; - convinti che, nel confronto tra tolleranza ecologica e interessi economici, vada attribuita priorit alle esigenze ecologiche, se ci risultasse necessario per il mantenimento delle basi di vita naturali; - coscienti che la limitata tolleranza del territorio alpino richiede provvedimenti e misure di carattere specifico per la conservazione e il ripristino dell'efficienza dell'equilibrio naturale; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli *stati alpini; hanno convenuto quanto segue: -4-4 *capitolo *i *disposizioni generali *articolo 1 *finalit *l'obiettivo del presente *protocollo quello di stabilire norme internazionali, in attuazione della *convenzione delle *alpi e tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale, al fine di proteggere, di curare e, in quanto necessario, di ripristinare la natura e il paesaggio, in modo da assicurare durevolmente e complessivamente: l'efficienza funzionale degli ecosistemi, la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali, la capacit regenerativa e la produttivit durevole delle risorse naturali, nonch la diversit, la peculiarit e la bellezza del paesaggio naturale e rurale; nonch al fine di promuovere la cooperazione tra le *parti contraenti, a ci necessaria. *articolo 2 *impegni fondamentali *in conformit con il presente *protocollo, ciascuna *parte contraente si impegna a adottare le misure necessarie per assicurare la protezione, la cura e, per quanto necessario, il ripristino della natura e del paesaggio nel territorio alpino, insieme alle specie animali e vegetali selvatiche, alla loro diversit e il loro habitat, considerando nel contempo le possibilit di un loro uso ecologicamente tollerabile. *articolo 3 *cooperazione internazionale 1. *le *parti contraenti si impegnano a cooperare, in particolare per: il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione, l'interconnessione a rete dei biotopi, la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici, la prevenzione e il riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio, l'osservazione sistematica della natura e del paesaggio, la ricerca scientifica, nonch per ogni altra misura di protezione delle specie -5-5 animali e vegetali selvatiche, della loro diversit e dei loro habitat, e per la definizione di relativi criteri comparabili, in quanto ci risulti necessario e funzionale. 2. *esse si impegnano a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della protezione della natura e della tutela del paesaggio, a livello regionale e locale, in quanto ci risulti necessario al conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo. 3. *esse cercano di concertare le condizioni quadro per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione delle finalit del presente *protocollo. *articolo 4 *considerazione delle finalit nelle altre politiche *le *parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo *protocollo anche nelle altre loro politiche e in particolare nell'ambito: della pianificazione territoriale e dell'urbanistica, della salvaguardia della qualit dell'aria, della difesa del suolo, della salvaguardia dell'equilibrio idrico e della qualit delle acque, del turismo, dell'economia agricola e forestale, delle politiche dei trasporti e dell'energia, dell'industria e dell'artigianato, della gestione dei rifiuti; inoltre nell'ambito della formazione, dell'educazione, della ricerca e dell'informazione; nonch nell'ambito della concertazione transfrontaliera delle relative misure. *articolo 5 *partecipazione degli enti territoriali 1. *ciascuna *parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello pi idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilit solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di protezione della natura e di tutela del paesaggio, nonch delle misure conseguenti. 2. *nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. -6-6 *capitolo *i*i *misure specifiche *articolo 6 *inventari *le *parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente *protocollo, lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio, in relazione alle materie elencate nell'allegato *i. *queste presentazioni vengono aggiornate regolarmente, a scadenze almeno decennali. *articolo 7 *pianificazione paesaggistica 1. *entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente *protocollo, le *parti contraenti stabiliscono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino. 2. *nei modelli, programmi e/o piani, di cui al comma 1, sono presentati: a) lo stato di fatto della natura e del paesaggio e la sua valutazione; b) lo stato perseguito della natura e del paesaggio, nonch le misure a ci necessarie, in particolare: - le misure generali di protezione, gestione e sviluppo, - le misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio e - le misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche. *articolo 8 *pianificazione *le *parti contraenti adottano le misure necessarie affinch la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonch degli altri -7-7 elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale siano perseguiti sulla base della pianificazione paesaggistica in sintonia con la pianificazione territoriale. *articolo 9 *interventi nella natura e nel paesaggio 1. *le *parti contraenti creano i presupposti affinch, nei casi di misure e progetti di carattere privato o pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, siano valutati gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico. *il risultato della valutazione da considerare nell'autorizzazione e/o nella realizzazione delle opere, assicurando in particolare che non si verifichino compromissioni evitabili. 2. *in conformit con il diritto nazionale, le compromissioni inevitabili devono essere compensate mediante misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, mentre le compromissioni non compensabili possono essere ammesse solo a condizione che, valutati tutti gli interessi, non prevalgano le esigenze di protezione della natura e di tutela del paesaggio; anche in questi casi si deve comunque provvedere a misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio. *articolo 10 *protezione di base 1. *le *parti contraenti perseguono nell'intero territorio alpino la riduzione di impatti ambientali e compromissioni a danno della natura e del paesaggio tenuto conto anche degli interessi della popolazione locale. *esse provvedono affinch tutti gli usi di rilevanza territoriale avvengano nel rispetto della natura e del paesaggio. *esse adottano inoltre tutte le misure idonee a conservare e, per quanto necessario, a ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi rurali tradizionali. 2. *in considerazione del ruolo decisivo che spetta all'agricoltura e alleconomia forestale nella realizzazione di misure di protezione della natura e di tutela del paesaggio, la protezione, la conservazionee la gestione dei biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione dovrebbero essere attuate mediante uno sfruttamento agricolo e forestale adatto, sulla base di accordi con i proprietari o gestori dei terreni, ovunque sia opportuno. *a tal fine sono altres particolarmente adatti gli strumenti di controllo mutuati dall economia di mercato come incentivi e compensazioni di carattere economico. -8-8 3. *ad integrazione dei mezzi disponibili per la protezione della natura, occorre che le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale nonch di altri usi del territorio siano maggiormente impiegate in funzione di questi obiettivi. *articolo 11 *aree protette 1. *le *parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonch a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. *esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree. 2. *esse promuovono inoltre l'istituzione e la gestione di parchi nazionali. 3. *esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete, che garantiscono la priorit alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi. *esse provvedono affinch in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone. 4. *le *parti contraenti esaminano le condizioni di compensazione delle prestazioni particolari rese dalla popolazione locale, in conformit con il diritto nazionale. *articolo 12 *rete ecologica *le *parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete nazionale e transfrontaliera di aree protette, biotopi e altri beni ambientali protetti o meritevoli di protezione riconosciuti. *esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure in funzione di aree protette transfrontaliere. *articolo 13 *protezione di tipi di biotopi 1. *le *parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie ad assicurare la conservazione duratura dei biotopi naturali e quasi naturali in una dimensione sufficiente e -9-9 con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni. *esse possono promuovere inoltre la rinaturalizzazione degli habitat compromessi. 2. *ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le *parti contraenti si impegnano ad indicare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente *protocollo, i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure ai sensi del comma 1. *articolo 14 *protezione delle specie 1. *le *parti contraenti si impegnano ad assumere le misure idonee a conservare le specie animali e vegetali autoctone con la loro diversit specifica e con popolazioni sufficienti, provvedendo, in particolare, ad assicurare habitat sufficientemente estesi. 2. *per la redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, le *parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente *protocollo, le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico. *articolo 15 *divieti di prelievo e di commercio 1. *le *parti contraenti vietano la cattura, il possesso, il ferimento e l'uccisione di determinate specie animali, il loro disturbo particolarmente durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, nonch ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura e il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime, o loro parti, prelevati dalla natura. 2. *per determinate specie vegetali, le *parti contraenti vietano la raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento o l'estirpazione delle relative piante o parti di esse nella loro stazione naturale, nonch il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie. *da questo divieto sono esclusi l'uso e la cura delle rispettive stazioni a fini conservativi. 3. *le *parti contraenti indicano entro due anni dall'entrata in vigore del presente *protocollo, le specie animali e vegetali protette dalle misure di cui ai commi 1 e 2. -10-10 4. *le *parti contraenti possono provvedere ad eccezioni dalle disposizioni succitate, dettate da esigenze: a) di carattere scientifico, b) di protezione della fauna, della flora selvatica o dellambiente naturale, c) di sanit e sicurezza pubblica, d) di prevenzione di danni economici rilevanti, in particolare per colture, allevamenti, foreste, pesca e acque. *queste eccezioni sono ammesse a condizione che non sussistano altre soluzioni adeguate e gli interventi non siano tali da minacciare l'equilibrio naturale delle specie interessate nel suo insieme. *queste eccezioni debbono essere accompagnate da misure di controllo e se necessario di compensazione. 5. *a prescindere dall'entrata in vigore del presente *protocollo, le *parti contraenti si impegnano a precisare, quanto prima, mediante supplementi tecnici, la definizione dei periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento, di cui al comma 1, nonch ogni altra definizione di difficile interpretazione scientifica. *articolo 16 *reintroduzione di specie autoctone 1. *le *parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone, nonch di sottospecie, razze e ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti necessari e che con ci si contribuisca alla conservazione e al rafforzamento delle specie medesime e non si provochino effetti insostenibili per la natura e il paesaggio, nonch per le attivit umane. 2. *la reintroduzione e la diffusione devono avvenire sulla base di conoscenze scientifiche. *le *parti contraenti concordano al riguardo direttive comuni. *in seguito alla reintroduzione occorre controllare e, se necessario, regolare lo sviluppo delle rispettive specie animali e vegetali. *articolo 17 *divieti di introduzione *le *parti contraenti assicurano che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione, in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato. *esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio. -11-11 *articolo 18 *rilascio di organismi mutati con tecniche genetiche *le *parti contraenti assicurano che organismi mutati con tecniche genetiche siano rilasciati nell'ambiente solo quando, in base a una valutazione formale, il rilascio non comporta alcun rischio per l'uomo e l'ambiente. *articolo 19 *misure integrative *le *parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente *protocollo per la protezione della natura e la tutela del paesaggio. *capitolo *i*i*i *ricerca, formazione e informazione *articolo 20 *ricerca e osservazione 1. *le *parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione della protezione della natura e del paesaggio nonch delle specie animali e vegetali, con particolare attenzione ai temi di ricerca stabiliti nell'allegato *i*i. 2. *le *parti contraenti sviluppano programmi comuni o integrati per analisi e valutazioni degli ecosistemi con lo scopo di ampliare le conoscenze scientificamente convalidate a supporto della realizzazione delle misure ai sensi del presente *protocollo. 3. *le *parti contraenti provvedono affinch i risultati nazionali della ricerca e dellosservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. -12-12 *articolo 21 *formazione e informazione *le *parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonch l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente *protocollo. *capitolo *i*v *attuazione, controllo e valutazione *articolo 22 *attuazione *le *parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente *protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. *articolo 23 *controllo del rispetto degli obblighi 1. *le *parti contraenti presentano regolarmente al *comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente *protocollo. *nel resoconto indicata anche l'efficacia delle misure adottate. *la *conferenza delle *alpi stabilisce la periodicit dei resoconti. 2. *il *comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le *parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente *protocollo. *esso pu chiedere ulteriori informazioni alle *parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. *il *comitato permanente redige un resoconto per la *conferenza delle *alpi sul rispetto da parte delle *parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente *protocollo. 4. *la *conferenza delle *alpi prende atto di questo resoconto. *essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, pu adottare raccomandazioni. -13-13 *articolo 24 *valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. *le *parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente *protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. *per quanto sar necessario al conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilit di adottare modifiche appropriate del *protocollo medesimo. 2. *a questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. *possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico. *capitolo *v *norme finali *articolo 25 *corrispondenza tra la *convenzione delle *alpi e il *protocollo 1. *il presente *protocollo costituisce un *protocollo della *convenzione delle *alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa *convenzione. 2. *possono divenire *parti contraenti del presente *protocollo esclusivamente le *parti contraenti della *convenzione delle *alpi. *ogni denuncia della *convenzione delle *alpi vale anche come denuncia del presente *protocollo. 3. *quando la *conferenza delle *alpi delibera questioni concernenti il presente *protocollo, solo le *parti contraenti dello stesso *protocollo sono ammesse alle relative votazioni. -14-14 *articolo 26 *firma e ratifica 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte degli *stati firmatari della *convenzione delle *alpi e della *comunit *europea, il 20 dicembre 1994 nonch dal 15 gennaio 1995 presso la *repubblica d'*austria quale *depositario. 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente dello stesso *protocollo modificato. *articolo 27 *notifiche *il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit *europea in relazione al presente *protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. -15-15 *fatto a *chambry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d'*austria: *per la *repubblica *francese: *per la *repubblica *federale di *germania: *per la *repubblica *italiana: *per il *principato di *liechtenstein: *per il *principato di *monaco: *per la *repubblica di *slovenia: *per la *confederazione *svizzera: *per la *comunit *europea: -16-16 *allegato *i *elenco delle materie oggetto di inventari ai sensi dell'articolo 6 1. *stato di fatto delle specie vegetali e animali selvatiche e dei loro biotopi 1.1. *stato dei rilevamenti delle specie vegetali selvatiche e delle fitocenosi 1.1.0. *indicazioni generali 1.1.1. *liste rosse 1.1.2. *liste delle specie protette per legge 1.1.3. *atlanti di distribuzione 1.2. *stato dei rilevamenti delle specie animali selvatiche 1.2.0. *indicazioni generali 1.2.1. *liste rosse 1.2.2. *liste delle specie protette per legge 1.2.3. *atlanti di diffusione 1.3. *stato di rilevamento dei biotopi 1.3.0. *indicazioni generali 1.3.1. *liste rosse dei tipi di biotopi 1.3.2. *elenchi dei biotopi di valore ecologico, comprese le acque 1.4. *stato di rilevamento paesaggistici 1.4.0. *indicazioni generali 1.4.1. *inventari, elenchi, tipologie di paesaggi naturali e rurali meritevoli di protezione 1.4.2. *piani e altre misure di protezione di particolari paesaggi e tipi di paesaggi e/o singoli elementi del paesaggio naturale e rurale 1.4.3. *aree da risanare 1.5. *utilizzo di specie selvatiche animali e vegetali e/o biotopi 1.5.1. *agricoltura e pastorizia (per esempio: problemi/rischi dell'intensificazione degli usi e dell'abbandono dei terreni, perdite e guadagni) 1.5.2. *economia forestale 1.5.3. *caccia 1.5.4. *pesca 2. *aree protette (superficie, incidenza sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, condizioni di propriet) 2.1. *parchi nazionali -17-17 2.2. *aree di protezione naturalistica 2.3. *aree di protezione paesaggistica 2.4. *parchi naturali 2.5. *aree di rispetto e di quiete 2.6. *componenti protetti del paesaggio 2.7. *biotopi protetti 2.8. *altre aree protette (per esempio: aree protette di diritto privato, accordi volontari, contratti privati per gestioni estensive) 3. *organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attivit, personale e dotazione finanziaria) 3.1. *amministrazioni competenti della protezione della natura 3.2. *altre amministrazioni settoriali con funzioni di protezione della natura, altre istituzioni di diritto pubblico e privato (per esempio: enti, fondazioni) 3.3. *organi consultivi per la protezione della natura 3.4. *organi di vigilanza per la protezione della natura 3.5. *associazioni per la protezione della natura 3.6. *associazioni per la tutela del paesaggio 3.7. *altri 4. *basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza) 4.1. *diritto costituzionale 4.2. *fonti di diritto (leggi, ordinanze, direttive, compresa la rappresentazione di contenuti specifici per la protezione delle *alpi). -18-18 4.3. *partecipazione delle associazioni, azioni legali intentate dalle associazioni 4.4. *indicazioni sulle procedure 4.5. *collaborazione delle amministrazioni competenti della protezione della natura con amministrazioni di altri settori 4.6. *cataloghi di sanzioni pecuniarie ecc. 4.7. *fondi per la protezione della natura e la tutela del paesaggio 4.8. *revisioni legislative in atto o programmate 5. *azioni di protezione della natura (quadro generale) 5.1. *modelli, programmi, direttive per la conservazione della natura nel territorio alpino 5.2. *piani (per esempio: piani paesaggistici, piani di cura e di sviluppo) 5.3. *misure a favore delle specie e altre misure di cura, salvaguardia e gestione 5.3.1. *indicazioni generali 5.3.2. *programmi a favore delle specie 5.3.3. *stazioni di allevamento e di rilascio 5.4. *strategie, modelli, programmi, forme di cooperazione con i responsabili degli usi, singoli o organismi (per esempio, programmi di gestione estensiva e a favore degli agricoltori di montagna) 5.5. *supporto scientifico, osservazione permanente di aree/specie 5.6. *attivit autonome delle associazioni per la protezione della natura a favore della protezione di aree e specie 5.7. *programmi di finanziamento (ammontare dei fondi, obiettivi, campi di intervento) 6. *formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato) 6.0. *indicazioni generali -19-19 6.1. *centri di formazione in materia di protezione della natura 6.2. *centri di informazione in materia di protezione della natura 6.3. *pubblicazioni 6.4. *altro 7. *conclusioni, raccomandazioni di misure *allegato *i*i *temi di ricerca prioritari di cui all'articolo 20 *a. *osservazione a lungo termine dello sviluppo degli ecosistemi (habitat, biocenosi, popolazioni, specie) per la ricerca sulle tendenze di sviluppo e di mutazione provocate dagli influssi ambientali. *nota: bioindicazione, biomonitoraggio, analisi di cause-effetti, documentazioni *b. *ricerche sull'efficienza delle aree protette. *nota: rappresentativit, efficienza, rigenerazione, gestione, analisi sistemica *c. *ricerche sulle specie e sui popolamenti. *nota: genetica, dinamica, distribuzione, diversit biologica *d. *ricerche sugli aspetti di estesa rilevanza territoriale della protezione e degli usi agricoli e forestali. *nota: produzioni rispettose della natura, riequilibrio ecologico, reti di biotopi, gestioni estensive, contenimento del popolamento di selvaggina *e. *ricerche per il miglioramento di metodi, procedimenti e piani specifici. *nota: *liste rosse, cartografia dei biotopi, aree protette, pianificazione paesaggistica, interventi nella natura e nel paesaggio, sistemi informativi *f. *sviluppo di strategie e modelli per la protezione della natura e la tutela del paesaggio. *nota: *obiettivi strategici e possibilit di successo, modelli di protezione, gestioni estensive, strumenti di economia del mercato, accettazione da parte della pubblica opinione. *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *d*i *a*t*t*u*a*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i *d*e*l 1991 *n*e*l*l*a*m*b*i*t*o *d*e*l*l*a*g*r*i*c*o*l*t*u*r*a *d*i *m*o*n*t*a*g*n*a *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o "*a*g*r*i*c*o*l*t*u*r*a *d*i *m*o*n*t*a*g*n*a" -2-2 *preambolo *la *repubblica d'*austria, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato di *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, - in conformit con il loro mandato in base alla *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della *convenzione delle *alpi; - coscienti della propria responsabilit affinch la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonch un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche pi difficoltose; - consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, di attivit economiche e ricreative, nonch per le vie di transito che lo attraversano, sar anche nel futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altri territori; -3-3 - convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonch di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; - convinti che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarit delle singole regioni, nonch del ruolo centrale dell'agricoltura; - in considerazione del significato, che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino, e dell'indispensabile contributo con cui questo settore economico concorrer, come mezzo di sostentamento fondamentale, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, al mantenimento di un'adeguata densit di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualit, alla conservazione e alla cura del paesaggio rurale - tra l'altro per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosioni, valanghe e inondazioni; - consapevoli che metodi e intensit degli usi agricoli esercitano un'influenza determinante sulla natura e sul paesaggio, e che al paesaggio rurale, coltivato in modo estensivo dev'essere attribuita una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine; - riconosciuto che l'attivit degli agricoltori soggetta a condizioni pi difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche geomorfologiche e climatiche delle zone montane; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli *stati *alpini, e che, in particolare, occorrono misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, sia a livello nazionale che europeo, affinch l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio da un'esclusiva applicazione di parametri economici; hanno convenuto quanto segue: *capitolo *i *disposizioni generali *articolo 1 *finalit 1. *il presente *protocollo stabilisce misure a livello internazionale al fine di conservare e di incentivare l'agricoltura di montagna adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, in modo che venga riconosciuto e garantito nel tempo il suo contributo sostanziale: alla permanenza della -4-4 popolazione e al mantenimento di attivit economiche sostenibili, - specie mediante la produzione di prodotti tipici di qualit, alla salvaguardia delle basi naturali della vita, alla prevenzione dei rischi naturali, alla conservazione della bellezza e del valore ricreativo del paesaggio naturale e rurale, nonch alla cultura nel territorio alpino. 2. *nell'attuazione del presente *protocollo, le *parti contraenti perseguono lo sviluppo ottimale dei compiti multifunzionali dell'agricoltura di montagna. *articolo 2 *considerazione delle finalit nelle altre politiche *le *parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo *protocollo anche nelle altre loro politiche. *articolo 3 *impegni fondamentali nel contesto economico complessivo *le *parti contraenti concordano sulla necessit di orientare, a tutti i livelli, la politica agricola in coerenza con la politica economica complessiva alle esigenze di uno sviluppo sostenibile e equilibrato, in modo da rendere possibili, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie date: a) l'incentivazione di un'agricoltura compatibile con l'ambiente e delle sue funzioni di interesse generale, ai sensi dell'articolo 7 del presente *protocollo, in particolare nelle zone montane; b) interventi significativi contro l'abbandono delle zone montane, assicurando anche in esse condizioni di vita adeguate, mediante misure di politica sociale e strutturale assieme a misure di politica agricola e ambientale. *articolo 4 *ruolo degli agricoltori *le *parti contraenti concordano nell'affermare che, in particolare nelle zone montane, l'agricoltura ha segnato nel corso dei secoli il paesaggio, caratterizzandolo storicamente e conferendogli valore culturale. *gli agricoltori vanno pertanto riconosciuti anche in futuro, per i loro compiti multifunzionali, come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e rurale e resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane. -5-5 *articolo 5 *partecipazione degli enti territoriali 1. *ciascuna *parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello pi idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilit solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica agricola per la montagna, nonch delle misure conseguenti. 2. *nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. *articolo 6 *cooperazione internazionale *le *parti contraenti convengono: a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola, nonch di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione del presente *protocollo; b) di assicurare la realizzazione delle finalit e delle misure stabilite dal presente *protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorit competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra organizzazioni agricole e ambientali, nonch tra i media. *capitolo *i*i *misure specifiche *articolo 7 *incentivazione dell'agricoltura di montagna 1. *le *parti contraenti perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza alle differenti condizioni dei siti, e quindi un'incentivazione -6-6 dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti. *le aziende che in siti estremi garantiscono una coltivazione minima, richiedono un sostegno particolare. 2. *il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e rurale nonch alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi normali, viene equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni. *articolo 8 *pianificazione territoriale e paesaggio rurale 1. *le *parti contraenti si impegnano a tener conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. 2. *affinch l'agricoltura di montagna possa svolgere i suoi compiti molteplici, dev'essere soprattutto prevista la disponibilit dei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti. 3. *in questo contesto bisogna assicurare la conservazione o il ripristino degli elementi tradizionali del paesaggio rurale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione. 4. *misure particolari sono necessarie per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonch per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione. *articolo 9 *metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici *le *parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure indispensabili, mirando all'applicazione di relativi criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi di coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonch a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura. -7-7 *articolo 10 *allevamenti adatti ai siti e diversit genetica 1. *le *parti contraenti concordano che gli allevamenti adatti ai siti, limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito, sia come elemento che caratterizza l'identit paesaggistica e culturale. *perci occorre mantenere gli allevamenti con la loro diversit di razze caratteristiche, compresi gli animali domestici tradizionali, insieme ai rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con lambiente. 2. *in corrispondenza con quanto sopra stabilito bisogna mantenere le necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, nel rispetto di un rapporto adequato ai rispettivi siti tra consistenza delle superfici foraggere e quella degli allevamenti, alla condizione di allevamenti erbivori estensivi. 3. *inoltre si devono adottare le misure indispensabili, in particolare nell'ambito della ricerca e dell'assistenza tecnica, per il mantenimento della diversit genetica degli allevamenti e delle colture. *articolo 11 *commercializzazione 1. *le *parti contraenti perseguono la creazione di condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna, atte ad aumentare sia la loro vendita in loco, sia la loro competitivit sui mercati nazionali e internazionali. 2. *la promozione avviene tra l'altro, mediante marchi di denominazione controllata dell'origine e di garanzia della qualit, a tutela sia dei produttori sia dei consumatori. *articolo 12 *limitazioni della produzione *le *parti contraenti intendono tener conto, nell' introduzione di limitazioni della produzione agricola, delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente. -8-8 *articolo 13 *economia agricola e forestale come unit *le *parti contraenti convengono che le funzioni complementari e in parte interdipendenti dell'economia agricola e forestale nelle zone montane richiedono una loro considerazione integrata. *esse promuovono conseguentemente: a) l'incentivazione della silvicoltura adatta alla natura, sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attivit lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura; b) il rispetto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonch di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti ed in armonia con il paesaggio; c) una regolamentazione dell'attivit di pastorizia e del popolamento di selvaggina, tale da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo. *articolo 14 *ulteriori fonti di reddito *riconoscendo l'importanza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e in modo da sostenere la loro conduzione a reddito pieno, complementare e accessorio, le *parti contraenti promuovono la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della stessa popolazione locale, e in particolare nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e rurale. *articolo 15 *miglioramento delle condizioni di vita e lavoro *le *parti contraenti promuovono il potenziamento e la qualificazione dei servizi indispensabili al superamento delle condizioni svantaggiate degli addetti alle attivit agricole e forestali nelle zone montane, al fine di raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino. *i relativi criteri decisionali non dovranno essere esclusivamente economici. *ci vale in primo luogo per i collegamenti di trasporto, le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali, nonch l'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari. -9-9 *articolo 16 *misure integrative *le *parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente *protocollo per l'agricoltura di montagna. *capitolo *i*i*i *ricerca, formazione e informazione *articolo 17 *ricerca e osservazione 1. *le *parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo. 2. *esse promuovono in particolare la ricerca agraria specifica per l'agricoltura di montagna, potenziandola in modo pi attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica agricola, nonch applicando i relativi risultati nell'attivit di formazione e di assistenza tecnica per l'agricoltura. 3. *le *parti contraenti provvedono affinch i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 4. *in relazione alle rispettive zone montane e con riferimento alle finalit e alle misure stabilite dal presente *protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile della situazione economica e sociale dell'agricoltura di montagna. 5. *il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonch sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare. *ci riguarda in primo luogo i dati relativi allo sviluppo demografico, sociale e economico in correlazione con i rispettivi indicatori geografici, ecologici e -10-10 infrastrutturali dei siti, nonch la definizione di corrispondenti criteri di sviluppo sostenibile e equilibrato ai sensi della *convenzione delle *alpi e del presente *protocollo. 6. *sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato. *articolo 18 *formazione e informazione 1. *le *parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonch l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all' attuazione del presente *protocollo. 2. *esse favoriscono in particolare: a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica nelle materie agrarie e in quelle di gestione aziendale e commerciale, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente. *l offerta di formazione in generale sar articolata, in modo da favorire l'orientamento e la preparazione anche ad altre occupazioni, alternative o integrative, in settori connessi all'agricoltura; b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione pi vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza delle funzioni dell'agricoltura di montagna e sollecitare il relativo interesse. 3. *sono inoltre considerati prioritari i temi indicati nell'allegato. *capitolo *i*v *attuazione, controllo e valutazione *articolo 19 *attuazione *le *parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente *protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. -11-11 *articolo 20 *controllo del rispetto degli obblighi 1. *le *parti contraenti presentano regolarmente al *comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente *protocollo. *nel resoconto indicata anche l'efficacia delle misure adottate. *la *conferenza delle *alpi stabilisce la periodicit dei resoconti. 2. *il *comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le *parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente *protocollo. *esso pu chiedere ulteriori informazioni alle *parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. *il *comitato permanente redige un resoconto per la *conferenza delle *alpi sul rispetto da parte delle *parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente *protocollo. 4. *la *conferenza delle *alpi prende atto di questo resoconto. *essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, pu adottare raccomandazioni. *articolo 21 *valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. *le *parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente *protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. *per quanto sar necessario al conseguimento degli obbiettivi del presente *protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilit di adottare modifiche appropriate del *protocollo medesimo. 2. *a questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. *possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico. -12-12 *capitolo *v *norme finali *articolo 22 *corrispondenza tra la *convenzione delle *alpi e il *protocollo 1. *il presente *protocollo costituisce un *protocollo della *convenzione delle *alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa *convenzione. 2. *possono divenire *parti contraenti del presente *protocollo esclusivamente le *parti contraenti della *convenzione delle *alpi. *ogni denuncia della *convenzione delle *alpi vale anche come denuncia del presente *protocollo. 3. *quando la *conferenza delle *alpi delibera questioni concernenti il presente *protocollo, solo le *parti contraenti dello stesso *protocollo sono ammesse alle relative votazioni. *articolo 23 *firma e ratifica 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte degli *stati firmatari della *convenzione delle *alpi e della *comunit *europea, il 20 dicembre 1994 nonch dal 15 gennaio 1995 presso la *repubblica d'*austria quale *depositario. 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente dello stesso *protocollo modificato. -13-13 *articolo 24 *notifiche *il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit *europea in relazione al presente *protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. *fatto a *chambry, il 20 dicembre 1994, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d'*austria: *per la *repubblica *francese: *per la *repubblica *federale di *germania: *per la *repubblica *italiana: *per il *principato di *liechtenstein: *per il *principato di *monaco: *per la *repubblica di *slovenia: *per la *confederazione *svizzera: *per la *comunit *europea: -14-14 *allegato *temi *prioritari di ricerca e formazione ai sensi degli articoli 17 e 18 *ricerca: *definizione e classificazione delle zone montane sulla base della loro altitudine nonch delle condizioni climatiche, geomorfologiche, infrastrutturali ed economiche dei rispettivi posti. *verifiche degli effetti delle misure adottate ai vari livelli politico-decisionali (*u*e/*p*a*c, *stati, *regioni, enti territoriali) sull'agricoltura di montagna e la sua funzione ecologica (compatibilit sociale e ambientale). *valutazione delle funzioni economiche ed ecologiche, sociali e culturali dell'economia agricola e forestale, nonch delle loro possibilit di sviluppo in relazione alle condizioni locali specifiche nelle diverse zone montane. *metodi di produzione e di lavorazione, criteri di miglioramento e di qualit dei prodotti agricoli delle zone montane. *ricerca genetica e assistenza tecnica in funzione di un mantenimento differenziato della diversit delle razze di allevamento e delle piante coltivate in un modo adatto ai siti e compatibile con lambiente. *formazione: *assistenza e formazione tecnico-scientifica e socio-economica sia per le aziende agricole sia per le aziende alimentari di trasformazione dei loro prodotti. *gestione aziendale, tecnica ed economica, con particolare riferimento alla diversificazione dell'offerta di prodotti, nonch alle rispettive alternative di produzione e di reddito all'interno e esterno del settore agricolo. *presupposti ed effetti tecnici e finanziari dell'applicazione di metodi di coltivazione e di produzione, naturali e compatibili con l'ambiente. *i media, la presentazione o diffusione dell'informazione in funzione dell'orientamento della pubblica opinione, della politica e dell'economia all'interno e all'esterno del territorio alpino. *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *d*i *a*t*t*u*a*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i *n*e*l*l*a*m*b*i*t*o *d*e*l*l*e *f*o*r*e*s*t*e *m*o*n*t*a*n*e *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o "*f*o*r*e*s*t*e *m*o*n*t*a*n*e" -2- *preambolo *la *repubblica d'*austria, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato di *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, - in conformit con il loro mandato in base alla *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della *convenzione delle *alpi; - convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonch di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; - riconosciuto che le foreste montane costituiscono quella forma di vegetazione che pu fornire ad un territorio spesso molto pi ampio di quello delle aree montane la protezione pi efficace, economica e adatta al paesaggio contro i rischi naturali, in particolare contro erosioni, alluvioni, valanghe, frane e la caduta di massi; -3- - considerato che il bosco assorbe anidride carbonica dall'atmosfera e, per periodi molto lunghi, fissa il carbonio nella materia legnosa in modo da influenzare positivamente il clima; - consapevoli che le foreste montane sono indispensabili per l'equilibrio climatico regionale, per la salvaguardia della qualit dell'aria, nonch per l'equilibrio idrico; - tenuto conto della crescente importanza della funzione ricreativa delle foreste montane per tutti gli uomini; - considerato che le foreste montane costituiscono una fonte di materie prime rinnovabili, la cui importanza particolarmente rilevante in un mondo di crescente consumo delle risorse, e che rivestono inoltre un significato vitale anche per l'occupazione ed il reddito in particolare nelle aree rurali; - consapevoli che gli ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una variet di specie animali e vegetali; - convinti che soprattutto il rispetto del principio della sostenibilit, tradizionalmente seguito e sviluppato nelle economie forestali europee, garantisca tutte le importanti funzioni delle foreste anche alle generazioni future; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli *stati alpini; hanno convenuto quanto segue: *capitolo *i *disposizioni generali *articolo 1 *finalit 1. *il presente *protocollo ha lo scopo di conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ci sia necessario, di svilupparle o di aumentare lestensione e di migliorare la loro stabilit. *il presupposto necessario all'efficienza delle funzioni indicate nel preambolo costituito da un'economia forestale montana gestita in modo accurato, sostenibile e adeguato alla natura. -4- 2. *in particolare le *parti contraenti si impegnano a provvedere soprattutto affinch: - siano adottati metodi di rinnovazione forestale naturali; - sia perseguito un patrimonio forestale ben strutturato, graduato, con specie arboree adatte al rispettivo sito; - sia impiegato materiale di riproduzione forestale autoctono; - siano evitate erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e di prelievo rispettosi dell'ambiente. *articolo 2 *considerazione delle finalit nelle altre politiche *le *parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo *protocollo anche nelle altre loro politiche. *ci vale soprattutto per i seguenti ambiti: a) *inquinamento atmosferico. *l'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. *ci vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici. b) *popolazioni di ungulati. *le popolazioni di ungulati vengono contenute entro limiti che permettano la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti, senza dover ricorrere a particolari misure protettive. *nelle zone di confine, le *parti contraenti si impegnano ad armonizzare le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina. *per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonch nellinteresse della protezione della natura, le *parti contraenti favoriscono la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione. c) *pascolo boschivo. *la salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorit rispetto al pascolo boschivo. *il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni al suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco. d) *utilizzo a scopo ricreativo. *l'uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli ecosistemi forestali. e) *utilizzo forestale. *le *parti contraenti promuovono il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile, considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste. f) *rischio di incendi boschivi. *le *parti contraenti fanno fronte al rischio di incendi boschivi mediante misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio. g) *personale qualificato. *non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, le *parti contraenti si impegnano a provvedere affinch il personale addetto sia sufficiente e qualificato. -5- *articolo 3 *partecipazione degli enti territoriali 1. *ciascuna *parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello pi idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilit solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenzialinellattuazione della politica forestale nonch delle misure conseguenti. 2. *nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. *articolo 4 *cooperazione internazionale *le *parti contraenti convengono: a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale, nonch di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente *protocollo; b) di assicurare la realizzazione delle finalit e delle misure stabilite dal presente *protocollo, mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorit competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali; c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze ed esperienze, sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni forestali e ambientali, nonch tra i media. -6- *capitolo *i*i *misure specifiche *articolo 5 *basi della pianificazione *per il conseguimento degli obiettivi indicati dal presente *protocollo, le *parti contraenti provvedono affinch siano predisposte le basi necessarie alla pianificazione. *queste comprendono un esauriente ricognizione dei siti, nonch il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive. *articolo 6 *funzioni protettive delle foreste montane 1. *per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le *parti contraenti si impegnano ad attribuire priorit a tale funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. *queste foreste devono essere conservate in loco. 2. *le misure necessarie devono essere pianificate e attuate con competenza tecnica nell'ambito di piani di gestione e di piani di miglioramento delle foreste che svolgono protettive, tenendo conto degli obiettivi di protezione della natura e di tutela del paesaggio. *articolo 7 *funzione economica delle foreste montane 1. *per le foreste montane, ove prevale la funzione economica e la situazione economica regionale lo renda necessario, le *parti contraenti si impegnano a provvedere a che l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale. -7- 2. *le *parti contraenti provvedono affinch la rinnovazione forestale venga effettuata mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti e lutilizzo economico delle foreste sia accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale. *articolo 8 *funzioni di carattere sociale e ecologico delle foreste montane *considerato che le foreste montane devono svolgere importanti funzioni di carattere sociale e ecologico, le *parti contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino: - la loro efficacia per le risorse idriche, l'equilibrio climatico, il risanamento dell'aria e la protezione acustica; - la loro diversit biologica - la fruizione della natura e le funzioni ricreative. *articolo 9 *accesso alle foreste *le *parti contraenti concordano che, ai fini della prevenzione dei danni alle foreste, per la loro gestione e cura con metodi naturali, sono necessari interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio. *articolo 10 *riserve forestali naturali 1. *le *parti contraenti si impegnano a delimitare riserve forestali naturali in numero e estensione sufficienti nonch a trattarle in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformit alla ricerca, nell intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adattarlo agli scopi della riserva. *l'individuazione delle rispettive superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani. *lindispensabile funzione protettiva di queste formazioni forestali va assicurata in ogni caso. 2. *la delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine. 3. *le *parti contraenti garantiscono la collaborazione necessaria per la pianificazione e la delimitazione di riserve forestali naturali transfrontaliere. -8- *articolo 11 *incentivazione e compensazione 1. *le *parti contraenti, in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna, si impegnano, nel quadro delle condizioni politico-finanziarie esistenti e per il periodo necessario ad assicurare tali prestazioni, ad incentivare in modo sufficente lattivit forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10. 2. *qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi di legge vigenti, e la loro necessit sia motivata sulla base di progetti, la propriet forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive. 3. *le *parti contraenti si impegnano a creare gli strumenti necessari al finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione, tenendo conto, in sede di finanziamento, non solo dei benefici economico-politici per l'intera popolazione, ma anche di quelli dei singoli. *articolo 12 *misure integrative *le *parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente *protocollo per le foreste montane. *capitolo *i*i*i *ricerca, formazione e informazione *articolo 13 *ricerca e osservazione 1. *le *parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo. 2. *esse promuovono, in particolare progetti di ricerca finalizzati alla creazione, alla cura, alla tutela nonch alle prestazioni dellecosistema forestale di montagna e alle loro funzioni, nonch -9- progetti scientifici che permettano la comparazione a livello internazionale tra inventari e rilevamenti dei singoli *stati. 3. *le *parti contraenti provvedono affinch i risultati nazionali della ricerca e dellosservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 4. *esse effettuano, in particolare, rilevamenti confrontabili per le finalit e misure di cui al presente *protocollo. *tali rilevamenti devono essere aggiornati periodicamente. *articolo 14 *formazione e informazione 1. *le *parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonch l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente *protocollo. 2. *esse provvedono, in particolare, alla consulenza e all'aggiornamento dei proprietari delle foreste, in conformit ai contenuti del presente *protocollo. *capitolo *i*v *attuazione, controllo e valutazione *articolo 15 *attuazione *le *parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente *protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. -10- *articolo 16 *controllo del rispetto degli obblighi 1. *le *parti contraenti presentano regolarmente al *comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente *protocollo. *nel resoconto indicata anche l'efficacia delle misure adottate. *la *conferenza delle *alpi stabilisce la periodicit dei resoconti. 2. *il *comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le *parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente *protocollo. *esso pu chiedere ulteriori informazioni alle *parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. *il *comitato permanente redige un resoconto per la *conferenza delle *alpi sul rispetto da parte delle *parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente *protocollo. 4. *la *conferenza delle *alpi prende atto di questo resoconto. *essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, pu adottare raccomandazioni. *articolo 17 *valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. *le *parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente *protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. *per quanto sar necessario al conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilit di adottare modifiche appropriate del *protocollo medesimo. 2. *a questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. *possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico. -11- *capitolo *v *norme finali *articolo 18 *corrispondenza tra la *convenzione delle *alpi e il *protocollo 1. *il presente *protocollo costituisce un *protocollo della *convenzione delle *alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa *convenzione. 2. *possono divenire *parti contraenti del presente *protocollo esclusivamente le *parti contraenti della *convenzione delle *alpi. *ogni denuncia della *convenzione delle *alpi vale anche come denuncia del presente *protocollo. 3. *quando la *conferenza delle *alpi delibera questioni concernenti il presente *protocollo, solo le *parti contraenti dello stesso *protocollo sono ammesse alle relative votazioni. *articolo 19 *firma e ratifica 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte degli *stati firmatari della *convenzione delle *alpi e della *comunit *europea, il 27 febbraio 1996 nonch dal 29 febbraio 1996 presso la *repubblica d'*austria quale *depositario. 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente dello stesso *protocollo modificato. -12- *articolo 20 *notifiche *il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit *europea in relazione al presente *protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica; accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. *fatto a *brdo, il 27 febbraio 1996, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d'*austria: *per la *repubblica *francese: *per la *repubblica *federale di *germania: *per la *repubblica *italiana: *per il *principato di *liechtenstein: *per il *principato di *monaco: *per la *repubblica di *slovenia: *per la *confederazione *svizzera: *per la *comunit *europea: *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *d*i *a*t*t*u*a*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i *n*e*l*l*a*m*b*i*t*o *d*e*l*l*a *d*i*f*e*s*a *d*e*l *s*u*o*l*o *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o "*d*i*f*e*s*a *d*e*l *s*u*o*l*o" -2-2 *preambolo *la *repubblica d*austria, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato di *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, - in conformit con il loro mandato in base alla *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui allarticolo 2, commi 2 e 3 della *convenzione delle *alpi; - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, usando suolo e terreno in modo parsionioso, contenendo lerosione e limpermeabilizzazione dei suoli; - tenuto conto del fatto che la difesa dei suoli alpini, la loro gestione sostenibile e il ripristino delle loro funzioni naturali in siti compromessi avvengono nell'interesse generale; -3-3 - considerato che le *alpi sono uno dei pi grandi spazi naturali continui d*europa e si distinguono per la loro diversit ecologica ed i loro ecosistemi altamente sensibili, che debbono essere mantenuti nella loro funzionalit; - convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonch di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale - consapevoli che le *alpi costituiscono un importante spazio per la vita e l'economia delle popolazioni locali e uno spazio ricreativo per gli abitanti di altre regioni, da un lato, mentre, dall'altro, le diverse esigenze d'uso, che si concentrano nel limitato territorio alpino, minacciano l'integrit delle funzioni del suolo e richiedono pertanto un'armonizzazione degli interessi economici con le esigenze ecologiche; - tenuto conto del fatto che il suolo assume un ruolo specifico nel quadro degli ecosistemi, che la sua ricostituzione nonch la rigenerazione dei suoli compromessi sono processi molto lenti, che nel territorio alpino si debbono prevedere in maggior misura fenomeni erosivi, dovuti alle condizioni topografiche del territorio alpino, che il suolo ricettacolo di sostanze inquinanti, da un lato, mentre, dallaltro i suoli contaminati possono essere fonti di immissioni di inquinanti in ecosistemi limitrofi e costituire un pericolo per luomo, gli animali e le piante; - consapevoli che l'uso del suolo, in particolare attraverso lo sviluppo insediativo, l'industria e l'artigianato, il turismo, le attivit estrattive, gli interventi infrastrutturali, l'economia agricola e forestale, nonch il traffico pu provocare compromissioni del suolo stesso, in senso quantitativo e qualitativo, e che ci richiede che siano proposte a livello intersettoriale misure adeguate per la difesa del suolo al fine di prevenire, contenere e rimuovere i danni; - considerato il fatto che la difesa del suolo influisce in vari modi sulle altre politiche settoriali nel territorio alpino, rendendo pertanto necessario un coordinamento interdisciplinare e intersettoriale; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli *stati alpini, le quali vengono attuate dalle *parti firmatarie attraverso gli strumenti a loro disposizione; hanno convenuto quanto segue: -4-4 *capitolo *i *disposizioni generali *articolo 1 *finalit 1. *il presente *protocollo ha come scopo lattuazione degli impegni concordati per la difesa del suolo tra le *parti contraenti nellambito della *convenzione delle *alpi. 2. *il suolo va mantenuto efficiente in modo sostenibile 1. nelle sue funzioni naturali, come a) base e spazio vitale per uomini, animali, piante e microorganismi, b) elemento costitutivo della natura e del paesaggio, c) parte integrante dell'ecosistema, soprattutto in relazione al ciclo delle acque e delle sostanze nutritive, d) mezzo di trasformazione e regolazione per lapporto di sostanze, in particolare per le sue propriet di filtro, tampone e contenitore, particolarmente per la protezione delle acque di falda, e) serbatoio genetico; 2. nella sua funzione di archivio della storia naturale e culturale; 3. per garantire il suo utilizzo come: a) sito per l'agricoltura ivi comprese la pastorizia e leconomia forestale; b) spazio abitativo e per attivit turistiche; c) sito per altri usi economici, per i trasporti, lapprovvigionamento e lo smaltimento; d) giacimento di materie prime. *occorre in particolare garantire e conservare nel lungo periodo, in senso quantitativo e qualitativo, le funzioni ecologiche del suolo come parte essenziale dell'ecosistema. *e necessario promuovere il ripristino dei suoli compromessi. 3. *le misure da adottare perseguono in particolare un uso del suolo adeguato al sito, un uso parsimonioso delle superfici, la prevenzione delle erosioni e delle alterazioni negative della struttura dei suoli, nonch la riduzione al minimo delle immissioni di sostanze dannose per il suolo. 4. *in particolare si deve conservare e favorire la diversit dei suoli tipica del territorio alpino e i siti caratteristici. -5-5 5. *per questi scopi assume particolare importanza il principio della prevenzione in funzione di uno sviluppo sostenibile, che comprende la salvaguardia della funzionalit e dei potenziali usi dei suoli a scopi diversi, nonch la loro disponibilit per le future generazioni. *articolo 2 *impegni fondamentali 1. *le *parti contraenti si impegnano ad adottare le misure giuridiche e amministrative necessarie ad assicurare la difesa dei suoli nel territorio alpino. *il controllo di queste misure avviene sotto la responsabilit delle autorit nazionali. 2. *se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalit dei suoli, occorre, in linea di principio, dare priorit agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo. 3. *le *parti contraenti esaminano le possibilit di sostenere le misure perseguite dal presente *protocollo per la difesa del suolo nel territorio alpino mediante misure di natura fiscale e/o finanziaria. *devono essere particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dellambiente. *articolo 3 *considerazione delle finalit nelle altre politiche *le *parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo *protocollo anche nelle altre loro politiche. *nel territorio alpino, ci vale in particolare per lassetto del territorio, gli insediamenti ed i trasporti, per il settore energetico, l'agricoltura e leconomia forestale, l'estrazione di materie prime, l'industria, l'artigianato, il turismo, la protezione della natura e la tutela del paesaggio, la gestione delle acque e dei rifiuti, nonch la salvaguardia della qualit dell'aria. *articolo 4 *partecipazione degli enti territoriali 1. *ciascuna *parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello pi idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilit solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nellattuazione della politica di difesa del suolo nel territorio alpino, nonch delle misure conseguenti. -6-6 2. *nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. *articolo 5 *cooperazione internazionale 1. *le *parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, in particolare nella realizzazione dei catasti del suolo, nel monitoraggio del suolo, nella delimitazione e nel controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi, nonch di aree a rischio, nella predisposizione ed armonizzazione di basi di dati, nel coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino, come nellinformazione reciproca. 2. *le *parti contraenti si impegnano a rimuovere gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino ed a promuovere la soluzione di problemi comuni al livello pi idoneo. 3. *se la definizione di misure riguardanti la difesa del suolo di competenza nazionale o internazionale, occorre dare agli enti territoriali la possibilit di rappresentare con efficacia gli interessi della popolazione. *capitolo *i*i *misure specifiche *articolo 6 *delimitazione di aree *le *parti contraenti controllano che nella delimitazione di aree protette vengano inclusi anche i suoli meritevoli di protezione. *sono da conservare in particolare le formazioni di suoli e rocce, che abbiano caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra. -7-7 *articolo 7 *uso parsimonioso e rispettoso dei suoli 1. *nella predisposizione e nellattuazione dei piani e/o programmi ai sensi dellarticolo 9 comma 3 del *protocollo "*pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile" occorre tener conto delle esigenze di difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo. 2. *ai fini del contenimento dellimpermeabilizzazione e dell'occupazione del suolo, le *parti contraenti provvedono affinch lurbanizzazione si sviluppi contenendo loccupazione delle superfici e rispettando il suolo. *esse indirizzano lo sviluppo degli insediamenti di preferenza verso linterno e ne limitano la crescita allesterno. 3. *nella valutazione dellimpatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dellindustria, delledilizia e delle infrastrutture, in particolare dei trasporti, dellenergia e del turismo, occorre tener conto, nel quadro delle procedure nazionali, della difesa del suolo e della limitata disponibilit di superfici nel territorio alpino. 4. *se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non pi utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, debbono essere rinaturalizzati o ricoltivati. *articolo 8 *uso parsimonioso delle risorse minerarie e attivit estrattive rispettose del suolo 1. *le *parti contraenti provvedono ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie. *faranno tutti gli sforzi affinch vengano utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive e siano sfruttate tutte le possibilit di riciclaggio o ne venga favorito lo sviluppo. 2. *occorre limitare il pi possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo. *nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo ed in quelle delimitate per il prelievo di acqua potabile, occorre rinunciare all'estrazione delle risorse minerarie. -8-8 *articolo 9 *conservazione dei suoli in zone umide e torbiere 1. *le *parti contraenti si impegnano a conservare le torbiere alte e basse. *a questo scopo va perseguita a medio termine la sostituzione completa dellimpiego della torba. 2. *gli interventi di drenaggio dellacqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, devono essere limitati alla gestione delle reti esistenti. *vanno incentivati interventi di ripristino dello stato originario nei casi di drenaggi esistenti. 3. *i suoli di torbiera, in linea di principio, non vanno utilizzati, oppure vanno utilizzati per uso agricolo, in modo da conservarne le caratteristiche. *articolo 10 *delimitazione e trattamento di aree a rischio 1. *le *parti contraenti concordano di cartografare e di registrare in catasti le aree nelle *alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici ed idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazione di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni, delimitando le zone a rischio laddove sia necessario. *dov' il caso, occorre tener conto anche dei rischi sismici. 2. *le *parti contraenti provvedono affinch nelle aree a rischio siano applicate, per quanto possibile, tecniche di ingegneria naturalistica, nonch impiegati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche. *queste misure sono da supportare con idonei provvedimenti silvicolturali. *articolo 11 *delimitazione e trattamento delle aree nelle *alpia rischio d'erosione 1. *le *parti contraenti concordano di provvedere al rilevamento cartografico ed alla registrazione in catasti del suolo delle aree nelle *alpiinteressate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi dei suoli, nella misura necessaria per la difesa dei beni materiali. -9-9 2. *lerosione del suolo deve essere ridotta al livello inevitabile. *le superfici danneggiate dallerosione e dagli smottamenti devono essere risanate nella misura necessaria alla protezione delluomo e dei beni. 3. *in funzione della protezione delluomo e dei beni materiali occorre attuare misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale. *articolo 12 *agricoltura, pastorizia e economia forestale 1. *per la difesa contro lerosione ed i costipamenti dannosi del terreno, le *parti contraenti si impegnano ad applicare pratiche di coltivazione, pastorizia e economia forestale idonee ed adatte alle condizioni dei rispettivi siti. 2. *riguardo allimmissione di sostanze derivanti dallimpiego di fertilizzanti e fitofarmaci, le *parti contraenti prevedono di elaborare ed attuare dei criteri comuni per una buona pratica tecnica. *la concimazione deve corrispondere, nel tipo, nella quantit e nel periodo, al fabbisogno delle piante, tenuto conto delle sostanze nutritive disponibili nel terreno e della sostanza organica, nonch delle condizioni di coltivazione e del sito. *a ci serve l'applicazione di metodi ecologici/biologici e integrati di coltivazione nonch la commisurazione del carico zootecnico alle condizioni naturali del sito e della vegetazione. 3. *sui pascoli alpini occorre, in particolare, ridurre al minimo l'impiego di fertilizzanti minerali e di fitofarmaci sintetici. *occorre rinunciare all'impiego di fanghi di depurazione. *articolo 13 *misure silvicolturali ed altre misure 1. *per le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc., le *parti contraenti si impegnano ad attribuire priorit a questa funzione protettiva, finalizzando alla stessa la gestione forestale. *queste foreste montane devono essere conservate in loco. 2. *le foreste, in particolare, devono essere utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo. *a tal fine occorre promuovere anche una silvicoltura adatta al sito e metodi naturali di rinnovazione forestale. -10-10 *articolo 14 *effetti delle infrastrutture turistiche 1. *le *parti contraenti si attivano, nel modo pi idoneo, affinch - siano evitati gli effetti negativi causati dalle attivit turistiche sui suoli nelle *alpi, - i terreni gi compromessi da usi turistici intensivi vengano stabilizzati, in particolare e per quanto possibile, mediante il ripristino del manto vegetale e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. *gli ulteriori usi dovranno essere gestiti in modo che tali danni non abbiano pi a verificarsi, - le autorizzazioni di costruzione e di livellamento delle piste da sci nelle foreste aventi funzione di protezione vengano concesse solo in casi eccezionali e in attuazione di misure di compensazione, tuttavia non per terreni instabili. 2. *gli additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste vengano tollerati soltanto se certificata la loro compatibilit con l'ambiente. 3. *se si constatano danni importanti al suolo e alla vegetazione le *parti contraenti adotteranno quanto prima le misure di ripristino necessarie. *articolo 15 *limitazione degli apporti di inquinanti 1. *le *parti contraenti assumono ogni iniziativa atta a ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti ed altre sostanze dannose per lambiente. *esse favoriscono le misure che limitano le emissioni alla fonte. 2. *per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze pericolose, le *parti contraenti adottano regolamenti tecnici, prevedono controlli ed attuano programmi di ricerca e azioni di informazione. *articolo 16 *impiego compatibile con l'ambiente di sostanze antisdrucciolo *le *parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo limpiego di sale antigelo e ad utilizzare, per quanto possibile, sostanze antisdrucciolo e meno contaminanti, come la ghiaia e la sabbia. -11-11 *articolo 17 *suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti 1. *le *parti contraenti si impegnano a rilevare e catalogare le aree contaminate dismesse e le aree sospette di essere contaminate (catasto delle aree contaminate dismesse), ad esaminare lo stato di tali aree ed a valutare con metodi comparabili il livello di rischio potenziale. 2. *per evitare la contaminazione dei suoli, nonch per il trattamento preliminare, il trattamento ed il deposito di rifiuti e di scorie, attuati in modo compatibile con lambiente, occorre definire e realizzare dei sistemi di gestione dei rifiuti. *articolo 18 *misure integrative *le *parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente *protocollo per la difesa del suolo. *capitolo *i*i*i *ricerca, formazione e informazione *articolo 19 *ricerca e osservazione 1. *le *parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e losservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo. 2. *le *parti contraenti provvedono affinch i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 3. *le *parti contraenti concordano di coordinare i propri progetti di ricerca finalizzati alla difesa del suolo e riferiti al territorio alpino, tenuto conto dello sviluppo della ricerca in altri ambiti nazionali e internazionali, e prospettano attivit comuni di ricerca. -12-12 4. *occorre attribuire una particolare attenzione alla valutazione del grado di sensibilit del suolo in rapporto alle diverse attivit umane, alla valutazione della capacit rigenerativa dei suoli, nonch allesame delle rispettive tecnologie pi idonee. *articolo 20 *realizzazione di basi di dati armonizzate 1. *le *parti contraenti concordano di creare, nellambito del sistema di osservazione e informazione delle *alpi, basi di dati comparabili (parametri pedologici, prelievi campione, analisi, valutazione), rendendo possibile lo scambio di dati. 2. *le *parti contraenti concordano quali sostanze dannose per il suolo devono essere esaminate con priorit, e perseguono criteri comparabili di valutazione. 3. *le *parti contraenti mirano a rilevare in modo rappresentativo, sulla base di criteri di valutazione uguali e metodi armonizzati, lo stato dei suoli nel territorio alpino, tenendo conto della situazione geologica e idrogeologica. *articolo 21 *istituzione di aree di osservazione permanente e coordinamento dellosservazione ambientale 1. *le *parti contraenti si impegnano ad istituire nel territorio alpino aree sottoposte ad osservazione permanente (monitoring) e ad integrarle in una rete panalpina di osservazione del suolo. 2. *le *parti contraenti concordano di coordinare losservazione nazionale del suolo con le istituzioni preposte allosservazione ambientale di aria, acqua, flora e fauna. 3. *nell'ambito di questi studi le *parti contraenti creeranno banche di campionamento del suolo, sulla base di criteri comparabili. -13-13 *articolo 22 *formazione e informazione *le *parti contraenti promuovono la formazione e laggiornamento, nonch linformazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e allattuazione del presente *protocollo. *capitolo *i*v *attuazione, controllo e valutazione *articolo 23 *attuazione *le *parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente *protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. *articolo 24 *controllo del rispetto degli obblighi 1. *le *parti contraenti presentano regolarmente al *comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente *protocollo. *nel resoconto indicata anche l'efficacia delle misure adottate. *la *conferenza delle *alpi stabilisce la periodicit dei resoconti. 2. *il *comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le *parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente *protocollo. *esso pu chiedere ulteriori informazioni alle *parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. *il *comitato permanente redige un resoconto per la *conferenza delle *alpi sul rispetto da parte delle *parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente *protocollo. 4. *la *conferenza delle *alpi prende atto di questo resoconto. *essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, pu adottare raccomandazioni. -14-14 *articolo 25 *valutazione dellefficacia delle disposizioni 1. *le *parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente *protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. *per quanto sar necessario al conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilit di adottare modifiche appropriate del *protocollo medesimo. 2. *a questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. *possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico. *capitolo *v *norme finali *articolo 26 *corrispondenza tra la *convenzione delle *alpi e il *protocollo 1. *il presente *protocollo costituisce un *protocollo della *convenzione delle *alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa *convenzione. 2. *possono divenire *parti contraenti del presente *protocollo esclusivamente le *parti contraenti della *convenzione delle *alpi. *ogni denuncia della *convenzione delle *alpi vale anche come denuncia del presente *protocollo. 3. *quando la *conferenza delle *alpi delibera questioni concernenti il presente *protocollo, solo le *parti contraenti dello stesso *protocollo sono ammesse alle relative votazioni. *articolo 27 *firma e ratifica 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte degli *stati firmatari della *convenzione delle *alpi e della *comunit *europea, il 16 ottobre 1998 nonch dal 16 novembre 1998 presso la *repubblica d*austria quale *depositario. -15-15 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito allentrata in vigore di una modifica del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente dello stesso *protocollo modificato. *articolo 28 *notifiche *il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit *europea in relazione al presente *protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. *fatto a *bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d*austria: *per la *repubblica *francese: *per la *repubblica *federale di *germania: *per la *repubblica *italiana: *per il *principato di *liechtenstein: *per il *principato di *monaco: -16-16 *per la *repubblica di *slovenia: *per la *confederazione *svizzera: *per la *comunit *europea: *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *d*i *a*t*t*u*a*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i *d*e*l 1991 *n*e*l*l*a*m*b*i*t*o *d*e*l *t*u*r*i*s*m*o *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o "*t*u*r*i*s*m*o" -2-2 *preambolo *la *repubblica d*austria, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato di *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, - in conformit con il loro mandato in base alla *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui allarticolo 2, commi 2 e 3 della *convenzione delle *alpi; - considerata la volont delle *parti contraenti di armonizzare gli interessi economici e le esigenze ecologiche e di garantire uno sviluppo sostenibile; - coscienti del fatto che le *alpi rappresentano lo spazio di vita e di sviluppo economico della popolazione locale; - convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonch di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; -3-3 - considerato il fatto che la nostra civilt urbana sviluppa una crescente esigenza di turismo e di attivit ricreative diversificate per luomo doggi; - considerato che le *alpi rimangono uno dei pi vasti spazi turistici e ricreativi d'*europa, grazie alle loro immense possibilit di attivit ricreative, alla ricchezza dei suoi paesaggi e alla diversit delle condizioni ecologiche, e che sia quindi necessario situare le sue problematiche in un contesto pi ampio di quello nazionale; - considerato che una parte notevole della popolazione di alcune *parti contraenti abita sulle *alpi e che il turismo alpino d'interesse pubblico in quanto contribuisce alla permanenza della popolazione locale; - considerato che il turismo di montagna si sta sviluppando in un quadro concorrenziale mondializzato e contribuisce in modo significativo ai risultati economici del territorio alpino; - considerato che la tendenza attuale sembra andare nel senso di una migliore armonia tra turismo ed ambiente: interesse sempre pi marcato da parte della clientela per una bellezza naturale intatta sia d'inverno che d'estate, che spinge molti amministratori locali a migliorare la qualit della ricettivit tutelando l'ambiente; - considerato che nell'area alpina i limiti di adattamento degli ecosistemi di ogni sito vanno tenuti nella massima considerazione e vanno valutati in funzione della propria specificit; - coscienti del fatto che il patrimonio naturale e culturale, cos come i paesaggi, costituiscono delle basi essenziali del turismo alpino; - coscienti del fatto che le diversit naturali, culturali, economiche ed istituzionali che caratterizzano gli *stati alpini hanno dato origine a sviluppi autonomi ed a una molteplicit di offerte turistiche che, lungi dal creare uniformit a livello internazionale, dovrebbero costituire fonti di attivit turistiche diversificate e complementari; - coscienti del fatto che si rende necessario uno sviluppo sostenibile dell'economia turistica basato sulla valorizzazione del patrimonio naturale e sulla qualit delle prestazioni e dei servizi, tenuto conto della dipendenza economica della maggior parte delle regioni alpine dal turismo e della possibilit di sopravvivenza che esso rappresenta per le popolazioni interessate; - coscienti dell'esigenza di incentivare i turisti a rispettare la natura, di portarli a capire meglio le popolazioni che abitano e lavorano nelle regioni frequentate e di creare le migliori condizioni per una effettiva scoperta della natura dell'area alpina in tutta la sua diversit; - coscienti che spetta alle organizzazioni turistiche di categoria e agli enti territoriali creare, in un quadro concertato a livello del territorio alpino, gli strumenti per migliorare le proprie strutture produttive e il loro funzionamento; -4-4 - desiderosi di garantire lo sviluppo sostenibile del territorio alpino con un turismo che tuteli l'ambiente, e che costituisce a sua volta una base essenziale delle condizioni di vita ed economiche della popolazione locale; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli *stati alpini; hanno convenuto quanto segue: *capitolo *i *disposizioni generali *articolo 1 *finalit *obiettivo del presente *protocollo contribuire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo che tuteli l'ambiente, mediante specifici provvedimenti e raccomandazioni che tengano conto degli interessi della popolazione locale e dei turisti. *articolo 2 *cooperazione internazionale 1. *le *parti contraenti si impegnano ad eliminare gli ostacoli alla cooperazione internazionale tra gli enti territoriali del territorio alpino e a promuovere la soluzione dei problemi comuni grazie ad una cooperazione al livello territoriale appropriato. 2. *le *parti contraenti appoggiano una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti. *danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine, coordinando attivit turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. 3. *nel caso in cui gli enti territoriali non possono prendere taluni provvedimenti, perch di competenza nazionale o internazionale, necessario garantire loro la possibilit di rappresentare efficacemente gli interessi della popolazione. -5-5 *articolo 3 *considerazione delle finalit nelle altre politiche *le *parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo *protocollo anche nelle altre loro politiche, in particolare nei settori della pianificazione territoriale, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'economia forestale, della tutela dell'ambiente e della natura, nonch per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico ed energetico, per ridurne gli eventuali effetti negativi o contraddittori. *articolo 4 *partecipazione degli enti territoriali 1. *ciascuna *parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello pi idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilit solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nellattuazione della politica turistica nonch delle misure conseguenti. 2. *nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. *capitolo *i*i *misure specifiche *articolo 5 *pianificazione dell'offerta 1. *le *parti contraenti si impegnano a provvedere ad uno sviluppo turistico sostenibile con un turismo rispettoso dell'ambiente. *a questo fine favoriscono l'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo, di piani settoriali, promossi dalle istanze competenti al livello pi appropriato, che tengano conto degli obiettivi del presente *protocollo. 2. *tali provvedimenti consentiranno di valutare e di comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti, in particolare ai fini: a) delle conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali, -6-6 b) delle conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi, tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi, c) delle conseguenze per le finanze pubbliche. *articolo 6 *orientamenti dello sviluppo turistico 1. *le *parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. *si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente. 2. *esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitivit di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. *saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta. 3. *le *parti contraenti provvederanno affinch nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. 4. *qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti: a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente *protocollo; b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonch la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate. *articolo 7 *ricerca della qualit 1. *le *parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualit dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche. 2. *esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare: a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale, b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi), -7-7 c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici, d) la diversificazione dellofferta turistica del territorio alpino, valorizzando le attivit culturali delle diverse zone interessate. *articolo 8 *controllo dei flussi turistici *le *parti contraenti favoriscono misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette, organizzando la distribuzione e il soggiorno dei turisti in modo da garantire la preservazione di questi siti. *articolo 9 *limiti naturali dello sviluppo *le *parti contraenti provvedono affinch lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarit dell'ambiente e alle risorse disponibili della localit o della regione interessata. *in caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sar opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione. *articolo 10 *zone di quiete *le *parti contraenti si impegnano, in conformit con la propria normativa e secondo i criteri ecologici, a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici. *articolo 11 *politica alberghiera *le *parti contraenti attuano una politica alberghiera che tenga conto della scarsit dello spazio disponibile, privilegiando la ricettivit commerciale, il recupero e 1'uso degli edifici esistenti, modernizzando e migliorando la qualit delle strutture esistenti. -8-8 *articolo 12 *impianti di risalita 1. *le *parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di l delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche. 2. *nuove autorizzazioni all esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorit alle specie vegetali di origine locale. *articolo 13 *traffico e trasporti turistici 1. *le *parti contraenti favoriscono i provvedimenti destinati a ridurre il traffico a motore all'interno delle stazioni turistiche. 2. *inoltre incoraggiano le iniziative pubbliche o private miranti a migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e a incentivarne 1'uso da parte dei turisti. *articolo 14 *tecniche particolari di assetto territoriale 1. *piste da sci 1. *le *parti contraenti provvedono affinch la realizzazione, la manutenzione e lesercizio delle piste da sci si integrino nel miglior modo possibile nel paesaggio, tenendo conto degli equilibri naturali e della sensibilit dei biotopi. 2. *le modifiche del terreno vanno limitate il pi possibile e, se le condizioni naturali lo permettono, nelle aree modificate andr ripristinata la vegetazione dando priorit alle specie di origine locale. -9-9 2. *impianti di innevamento *le legislazioni nazionali possono autorizzare la fabbricazione di neve durante i periodi di freddo specifici di ogni sito, in particolare per rendere pi sicure le zone esposte qualora le condizioni idrologiche, climatiche e ecologiche del rispettivo sito lo consentano. *articolo 15 *attivit sportive 1. *le *parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attivit sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. *questo controllo pu condurre, ove necessario, a vietarne la pratica. 2. *le *parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attivit sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorit competenti. *articolo 16 *deposito da aeromobili *le *parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove sia il caso, a vietare, al di fuori degli aerodromi, il deposito da aeromobili a fini sportivi. *articolo 17 *sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli *viene raccomandato alle *parti contraenti di studiare al livello territoriale appropriato soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli. -10-10 *articolo 18 *scaglionamento delle vacanze 1. *le *parti contraenti cercheranno di scaglionare meglio nello spazio e nel tempo la domanda turistica delle regioni interessate. 2. *a tale scopo, opportuno incoraggiare la cooperazione fra gli *stati per quanto riguarda lo scaglionamento delle vacanze e le esperienze di prolungamento delle stagioni turistiche. *articolo 19 *incentivazione dell'innovazione *viene raccomandato alle *parti contraenti di sviluppare ogni forma di incentivazione che possa favorire l'attuazione degli orientamenti di questo *protocollo; a tale scopo esse esamineranno in particolare l'organizzazione di un concorso alpino mirante a ricompensare iniziative e prodotti turistici innovativi conformi agli obiettivi di questo *protocollo. *articolo 20 *cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato *le *parti contraenti promuovono la collaborazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato. *in particolare favoriscono combinazioni di attivit in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile. *articolo 21 *misure integrative *le *parti contraenti possone adottare misure integrative a quelle previste dal presente *protocollo per il turismo sostenibile. -11-11 *capitolo *i*i*i *ricerca, formazione einformazione *articolo 22 *ricerca e osservazione 1. *le *parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione di una migliore conoscenza delle interazioni fra turismo ed ambiente sulle *alpi, nonch l'analisi degli sviluppi futuri. 2. *le *parti contraenti provvedono affinch i risultati nazionali della ricerca e dellosservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 3. *le *parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni sulle proprie esperienze, utili all'attuazione dei provvedimenti e delle raccomandazioni di questo *protocollo, ed a raccogliere i dati rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo. *articolo 23 *formazione e informazione 1. *le *parti contraenti promuovono la formazione e laggiornamento, nonch linformazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e allattuazione del presente *protocollo. 2. *viene raccomandato alle *parti contraenti di includere nelle formazioni professionali afferenti al turismo e al suo indotto, nozioni su natura e ambienti. *potrebbero cos essere creati indirizzi di formazione originali che uniscano turismo ed ecologia, come ad esempio: - "animatori ecologici", - "responsabili della qualit delle stazioni turistiche", - "assistenti turistici per persone disabili". -12-12 *capitolo *i*v *attuazione, controllo e valutazione *articolo 24 *attuazione *le *parti contraenti si impegnano ad assicurare lattuazione del presente *protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. *articolo 25 *controllo del rispetto degli obblighi 1. *le *parti contraenti presentano regolarmente al *comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente *protocollo. *nel resoconto indicata anche lefficacia delle misure adottate. *la *conferenza delle *alpi stabilisce la periodicit dei resoconti. 2. *il *comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le *parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente *protocollo. *esso pu chiedere ulteriori informazioni alle *parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. *il *comitato permanente redige un resoconto per la *conferenza delle *alpi sul rispetto da parte delle *parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente *protocollo. 4. *la *conferenza delle *alpi prende atto di questo resoconto. *essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, pu adottare raccomandazioni. *articolo 26 *valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. *le *parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente *protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. *per quanto sar necessario al -13-13 conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilit di adottare modifiche appropriate del *protocollo medesimo. 2. *a questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. *possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico. *capitolo *v *norme finali *articolo 27 *corrispondenza tra la *convenzione delle *alpi e il *protocollo 1. *il presente *protocollo costituisce un *protocollo della *convenzione delle *alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa *convenzione. 2. *possono divenire *parti contraenti del presente *protocollo esclusivamente le *parti contraenti della *convenzione delle *alpi. *ogni denuncia della *convenzione delle *alpi vale anche come denuncia del presente *protocollo. 3. *quando la *conferenza delle *alpi delibera questioni concernenti il presente *protocollo, solo le *parti contraenti dello stesso *protocollo sono ammesse alle relative votazioni. *articolo 28 *firma e ratifica 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte degli *stati firmatari della *convenzione delle *alpi e della *comunit *europea, il 16 ottobre 1998 nonch dal 16 novembre 1998 presso la *repubblica d*austria quale *depositario. 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito allentrata in vigore di una -14-14 modifica del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente dello stesso *protocollo modificato. *articolo 29 *notifiche *il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit *europea in relazione al presente *protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. *fatto a *bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualemente fede, in un originale depositato presso l*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d*austria: *per la *repubblica *francese: *per la *repubblica *federale di *germania: *per la *repubblica *italiana: *per il *principato di *liechtenstein: *per il *principato di *monaco: *per la *repubblica di *slovenia: *per la *confederazione *svizzera: *per la *comunit *europea: *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *d*i *a*t*t*u*a*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i *d*e*l 1991 *n*e*l*l*a*m*b*i*t*o *d*e*l*l*e*n*e*r*g*i*a *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o "*e*n*e*r*g*i*a" -2- *preambolo *la *repubblica d'*austria, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato di *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, - in conformit con il loro mandato in base alla *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della *convenzione delle *alpi; - convinti di realizzare forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura ed il paesaggio e siano ecocompatibili nonch di promuovere misure di risparmio energetico; - tenuto conto della necessit di ridurre le emissioni di gas-serra anche nel territorio delle *alpi ed in tal modo soddisfare anche gli impegni della *convenzione quadro delle *nazioni *unite sui cambiamenti climatici; - convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche; -3- - coscienti che il territorio alpino un'area di importanza europea e che rappresenta, quanto a geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unit ambientali la cui conservazione non pu essere soltanto compito degli *stati alpini; - consapevoli che le *alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, nel contempo sono di massima rilevanza per i territori extra-alpini, tra l'altro come area di transito non solo per il traffico transeuropeo di persone e di merci, ma anche per le reti internazionali di distribuzione energetica; - tenuto conto della sensibilit ambientale del territorio alpino anche alle attivit di produzione, trasporto ed uso dell'energia interagenti con aspetti di protezione della natura, di pianificazione territoriale e di uso del suolo; - considerato che in presenza di rischi per la salvaguardia ambientale e, fra questi, delle possibili alterazioni climatiche di origine umana, diventata necessaria una particolare attenzione alle strette relazioni tra attivit sociali ed economiche dell'uomo e la conservazione degli ecosistemi che richiedono, specialmente nel territorio alpino, misure adeguate e diversificate, d'intesa con la popolazione locale, con le istituzioni politiche e con le organizzazioni economiche e sociali; - convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonch di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli *stati alpini e degli enti territoriali direttamente interessati; - convinti che il soddisfacimento delle necessit energetiche rappresenti un fattore notevole di sviluppo economico e sociale sia all'interno che all'esterno del territorio alpino; - coscienti che l'uso e l'ulteriore sviluppo di strumenti economici, tramite i quali la realt dei costi possa essere ulteriormente inserita nel calcolo dei costi energetici, siano di fondamentale importanza; - convinti che il territorio alpino dia un contributo durevole al soddisfacimento delle necessit di energia, oltre che di acqua potabile, in ambito europeo e che esso stesso debba essere dotato di risorse energetiche sufficienti a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e la produttivit economica; - convinti che il territorio alpino rivesta un ruolo particolarmente importante per la interconnessione dei sistemi energetici degli *stati europei; -4- - convinti che nel territorio delle *alpi le misure per l'uso razionale dell'energia e l'uso sostenibile delle risorse idriche e del legno possano fornire un essenziale contributo, nell'ambito dell'economia nazionale, all'approvvigionamento energetico e che l'uso della biomassa e dell'energia solare rivesta sempre maggiore importanza; hanno convenuto quanto segue: *capitolo *i *disposizioni generali *articolo 1 *finalit *le *parti contraenti si impegnano a creare condizioni quadro e ad assumere concrete misure in materia di risparmio energetico, produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo dell'energia nell'ambito territoriale di applicazione della *convenzione delle *alpi atte a realizzare una situazione energetica di sviluppo sostenibile, compatibile con i limiti specifici di tolleranza del territorio alpino; cos facendo, le *parti contraenti forniranno un importante contributo alla protezione della popolazione e dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse e del clima. *articolo 2 *impegni fondamentali 1. *in conformit con il presente *protocollo le *parti contraenti mirano, in particolare, a: a) armonizzare la loro pianificazione energetica alla pianificazione generale di assetto del territorio alpino; b) finalizzare i sistemi di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, con riguardo alle esigenze di tutela ambientale, alla generale ottimizzazione del sistema complessivo di infrastrutture del territorio alpino; c) perseguire la minimizzazione del carico ambientale di origine energetica nel quadro di un obiettivo di ottimizzazione della fornitura di servizi energetici all'utente finale, mediante, fra l'altro, per quanto possibile: - la riduzione del bisogno di energia con l'uso di tecnologie pi efficienti, - un pi ampio soddisfacimento dei restanti bisogni di energia con fonti rinnovabili, - l'ottimizzazione degli impianti di produzione di energia esistenti basati su fonti non rinnovabili; d) contenere gli effetti negativi delle infrastrutture energetiche sull'ambiente e sul paesaggio, incluse le infrastrutture relative alla gestione dei loro rifiuti attraverso l'adozione di misure di -5- carattere preventivo, per le nuove realizzazioni, ed il ricorso, ove necessario, ad interventi di risanamento nel caso di impianti esistenti. 2. *nei casi di costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e di rilevante potenziamento di quelle esistenti, le *parti contraenti provvedono, nel quadro istituzionale vigente, alla valutazione dellimpatto ambientale nel territorio alpino nonch alla valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici secondo l'articolo 12, incluso il diritto di espressione di parere in ambito internazionale, quando possano esistere effetti transfrontalieri. 3. *esse considerano, nella loro politica energetica, che il territorio alpino si presta all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e promuovono la collaborazione reciproca sui programmi di sviluppo in questo campo. 4. *esse preservano le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonch quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico ed ottimizzano le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilit, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini. 5. *le *parti contraenti sono coscienti che un contributo rilevante alla protezione delle *alpi nei confronti degli impatti ambientali delle infrastrutture energetiche, mediante interventi preventivi e di risanamento, pu derivare da una adeguata politica di ricerca e sviluppo. *esse incoraggiano, pertanto, la ricerca e lo sviluppo nei campi appropriati e lo scambio dei relativi risultati rilevanti. 6. *le *parti contraenti collaboreranno in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengano in maggior conto la realt dei costi. *articolo 3 *conformit con il diritto internazionale e con le altre politiche 1. *l'attuazione del presente *protocollo avviene in conformit con le norme giuridiche internazionali vigenti ed in particolare con le norme della *convenzione delle *alpi, dei *protocolli attuativi nonch con gli accordi internazionali vigenti. 2. *le *parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo *protocollo anche nelle altre loro politiche, tenendoli presenti, in particolare, nei settori dell'assetto del territorio e dello sviluppo regionale, dei trasporti, dell'economia agricola e forestale e del turismo, al fine di evitare eventuali effetti negativi o contraddittori nel territorio delle *alpi. -6- *articolo 4 *partecipazione degli enti territoriali 1. *ciascuna *parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello pi idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilit solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dell'energia nel territorio alpino, nonch delle misure conseguenti. 2. *nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. 3. *le *parti contraenti incoraggiano la cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni ai problemi comuni. *capitolo *i*i *misure specifiche *articolo 5 *risparmio energetico ed uso razionale dell'energia 1. *il territorio alpino richiede misure adatte per il risparmio energetico, la distribuzione e l'uso razionale dell'energia, che tengano conto: a) del fabbisogno energetico diffuso nel territorio e molto variabile a seconda delle condizioni altimetriche, stagionali e turistiche; b) della disponibilit locale di fonti rinnovabili di energia; c) del particolare impatto delle immissioni atmosferiche in conche e vallate, per la loro conformazione geomorfologica. 2. *le *parti contraenti provvedono a migliorare la compatibilit ambientale dell'utilizzo dell'energia, promuovono prioritariamente il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia stessa, in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonch negli impianti di trasporto e per le attivit sportive e del tempo libero. -7- 3. *esse adottano misure e disposizioni in particolare nei seguenti settori: a) miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza dei sistemi di distribuzione del calore; b) ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione; c) controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici; d) risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; e) calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi; f) progettazione e promozione di nuovi edifici che adottino tecnologie a basso consumo energetico; g) promozione ed attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 2 comma 1.c; h) risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni ed incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili. *articolo 6 *fonti energetiche rinnovabili 1. *le *parti contraenti si impegnano, nei limiti finanziari esistenti, alla promozione ed all'impiego preferenziale di fonti energetiche rinnovabili con modalit compatibili con l'ambiente ed il paesaggio. 2. *esse sostengono anche l'uso di impianti decentrati per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, quali l'acqua, il sole, la biomassa. 3. *esse sostengono l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale. 4. *le *parti contraenti, in particolare, promuovono l'utilizzo razionale delle risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia. *articolo 7 *energia idroelettrica 1. *le *parti contraenti assicurano sia per gli impianti idroelettrici di nuova realizzazione che, per quanto praticabile, per quelli gi esistenti, la funzionalit ecologica dei corsi d'acqua e la integrit paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna. -8- 2. *le *parti contraenti, nel rispetto delle proprie norme di sicurezza ed ambientali, possono introdurre misure di sostegno della concorrenzialit di impianti idroelettrici esistenti. 3. *esse si impegnano inoltre a salvaguardare il regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile, nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonch in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. 4. *le *parti contraenti raccomandano la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi a preferenza di una nuova costruzione. *anche in caso di riattivazione di impianti vale quanto esposto nel comma 1 circa il mantenimento della funzionalit di ecosistemi acquatici e di altri sistemi interessati. 5. *le *parti contraenti possono esaminare, in conformit con il rispettivo diritto nazionale, la possibilit di come imputare agli utenti finali di risorse alpine prezzi di mercato, nonch in quale modo e misura ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunit. *articolo 8 *energia da combustibili fossili 1. *le *parti contraenti garantiscono che, nel caso di nuove costruzioni di impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili. *esse, nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino, limitano, per quanto possibile, le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati. 2. *le *parti contraenti verificano la fattibilit tecnica ed economica e la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzanti combustibili fossili con impianti utilizzanti fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati. 3. *le *parti contraenti adottano misure atte a favorire la cogenerazione al fine di un utilizzo pi efficiente dell'energia. 4. *nelle zone di confine, le *parti contraenti provvedono, per quanto possibile, allarmonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni. *articolo 9 *energia nucleare 1. *le *parti contraenti si impegnano a scambiarsi, nell'ambito delle *convenzioni internazionali, tutte le informazioni relative alle centrali nucleari e ad altri impianti nucleari che hanno o -9- potrebbero avere effetti nel territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunit biocenotiche e dei loro habitat, con le relative interazioni. 2. *inoltre le *parti contraenti provvedono, per quanto possibile, all'armonizzazione ed al collegamento dei loro sistemi di monitoraggio della radioattivit nell'ambiente. *articolo 10 *trasporto e distribuzione di energia 1. *per tutte le infrastrutture esistenti le *parti contraenti perseguono obiettivi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale, in particolare della necessit di conservazione degli ecosistemi pi sensibili e del paesaggio ed intraprendendo, se necessario, azioni di tutela della popolazione e dell'ambiente alpino. 2. *nei casi di costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonch di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, le *parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione di opere e percorsi gi esistenti. 3. *le *parti contraenti tengono conto, per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia, in particolare dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonch dell'avifauna. *articolo 11 *rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica *le *parti contraenti definiscono, nei progetti di massima, ovvero nelle valutazioni dellimpatto ambientale previsti nel quadro legislativo vigente, le modalit di rinaturalizzazione e di recupero dei corpi idrici, a seguito della esecuzione di opere pubbliche e private nel campo energetico che interessino l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino, ricorrendo per quanto possibile a tecniche di ingegneria naturalistica. -10- *articolo 12 *valutazione dellimpatto ambientale 1. *le *parti contraenti sottopongono preventivamente i progetti concernenti la costruzione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del *protocollo, e le modifiche sostanziali di questi impianti, ad una valutazione dellimpatto ambientale, conformemente alle legislazioni nazionali vigenti ed alle *convenzioni ed *intese internazionali. 2. *le *parti contraenti concordano sulla opportunit che siano adottate, per quanto possibile, le migliori tecniche disponibili volte ad eliminare od attenuare il disagio ambientale prevedendo anche, come parte delle alternative possibili, l'eventuale smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili. *articolo 13 *concertazione 1. *le *parti contraenti si impegnano a procedere a consultazione preventiva per i progetti con possibili effetti transfrontalieri, in relazione ai loro impatti. 2. *per quanto riguarda progetti con possibili effetti transfrontalieri, le *parti contraenti interessate devono essere messe in grado di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, delle quali si terr conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo. *articolo 14 *misure integrative *le *parti contraenti possono adottare misure integrative a quelle previste dal presente *protocollo per le questioni energetiche e per lo sviluppo sostenibile. -11- *capitolo *i*i*i *ricerca, formazione e informazione *articolo 15 *ricerca e osservazione 1. *le *parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica, ai fini dell'attuazione del presente *protocollo, tenuto conto dei risultati gi conseguiti ai diversi livelli nazionali ed internazionali, in particolare sui metodi e criteri di analisi e valutazione degli impatti ambientali e climatici, sulle tecnologie specifiche per l'economia e l'utilizzazione razionale dell'energia nel territorio alpino. 2. *esse tengono conto dei risultati della ricerca nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure di politica energetica, nonch nell'attivit di formazione e di assistenza tecnica a livello locale, per la popolazione, gli operatori economici e gli enti territoriali. 3. *le *parti contraenti provvedono affinch i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. *articolo 16 *formazione e informazione 1. *le *parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonch l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente *protocollo. 2. *esse favoriscono in particolare l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento professionale e dellassistenza tecnica in materia energetica, includendovi la protezione dell'ambiente, della natura e del clima. -12- *capitolo *i*v *attuazione, controllo e valutazione *articolo 17 *attuazione *le *parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente *protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. *articolo 18 *controllo del rispetto degli obblighi 1. *le *parti contraenti presentano regolarmente al *comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente *protocollo. *nel resoconto indicata anche l'efficacia delle misure adottate. *la *conferenza delle *alpi stabilisce la periodicit dei resoconti. 2. *il *comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le *parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente *protocollo. *esso pu chiedere ulteriori informazioni alle *parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. *il *comitato permanente redige un resoconto per la *conferenza delle *alpi sul rispetto da parte delle *parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente *protocollo. 4. *la *conferenza delle *alpi prende atto di questo resoconto. *essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, pu adottare raccomandazioni. *articolo 19 *valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. *le *parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente *protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. *per quanto sar necessario al -13- conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilit di adottare modifiche appropriate del *protocollo medesimo. 2. *a questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. *possono essere sentite le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico. *capitolo *v *norme finali *articolo 20 *corrispondenza tra la *convenzione delle *alpi e il *protocollo 1. *il presente *protocollo costituisce un *protocollo della *convenzione delle *alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa *convenzione. 2. *possono divenire *parti contraenti del presente *protocollo esclusivamente le *parti contraenti della *convenzione delle *alpi. *ogni denuncia della *convenzione delle *alpi vale anche come denuncia del presente *protocollo. 3. *quando la *conferenza delle *alpi delibera questioni concernenti il presente *protocollo, solo le *parti contraenti dello stesso *protocollo sono ammesse alle relative votazioni. *articolo 21 *firma e ratifica 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte degli *stati firmatari della *convenzione delle *alpi e della *comunit *europea, il 16 ottobre 1998 nonch dal 16 novembre 1998 presso la *repubblica d'*austria quale *depositario. 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito all'entrata in vigore di una modifica -14- del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente dello stesso *protocollo modificato. *articolo 22 *notifiche *il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit *europea in relazione al presente *protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. *fatto a *bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d'*austria: *per la *repubblica *francese: *per la *repubblica *federale di *germania: *per la *repubblica *italiana: *per il *principato di *liechtenstein: *per il *principato di *monaco: *per la *repubblica di *slovenia: *per la *confederazione *svizzera: *per la *comunit *europea: *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *d*i *a*t*t*u*a*z*i*o*n*e *d*e*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i *d*e*l 1991 *n*e*l*l*a*m*b*i*t*o *d*e*i *t*r*a*s*p*o*r*t*i *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o "*t*r*a*s*p*o*r*t*i" -2-2 *preambolo *la *repubblica d'*austria la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato del *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, - in conformit con il loro mandato derivante dalla *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino; - in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della *convenzione delle *alpi; - consapevoli che il territorio alpino comprende un'area caratterizzata da ecosistemi e paesaggi particolarmente sensibili o da condizioni geografiche e topografiche tali da accentuare l'inquinamento e l'impatto acustico oppure un'area caratterizzata dalla presenza di risorse naturali o culturali uniche; - consapevoli che in assenza di adeguati provvedimenti, a causa della progressiva integrazione dei mercati, dello sviluppo sociale ed economico e delle esigenze legate alle attivit del tempo libero, il traffico e l'impatto ambientale che ne consegue sono destinati ad aumentare; -3-3 - convinti che la popolazione locale debba essere posta in condizione di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale ed economico, nonch di concorrere alla sua realizzazione nel quadro istituzionale vigente; - consapevoli che i trasporti non sono privi di ripercussioni sull'ambiente e che l'impatto ambientale dovuto ai trasporti provoca un crescente carico e rischi ecologici, per la salute e per la sicurezza, i quali richiedono un'azione congiunta; - consapevoli che il trasporto di merci pericolose richiede interventi pi incisivi al fine di garantire la sicurezza; - consapevoli che sia l'esigenza di rendere trasparenti le connessioni tra trasporti, ambiente, salute e sviluppo economico, sia quella di rendere palese la necessit di ridurre l'impatto ambientale richiedono attivit organiche di monitoraggio, ricerca, informazione ed orientamento; - consapevoli che nel territorio alpino una politica dei trasporti orientata ai principi di sostenibilit non di interesse per la sola popolazione alpina ma anche per quella extraalpina e che inoltre indispensabile per la conservazione delle *alpi come spazio vitale, naturale ed economico; - consapevoli che da un lato le infrastrutture di trasporto non sono in parte sufficientemente sfruttate e che dall'altro non vengono adeguatamente promossi i sistemi di trasporto pi ecologici, quali rotaia, navigazione e sistemi combinati, e neppure la compatibilit e loperativit transnazionali dei vari mezzi di trasporto, e che pertanto necessario ottimizzarli, rafforzando le reti di trasporto allinterno e allesterno delle *alpi; - consapevoli che le scelte pianificatorie e di politica economica operate all'interno ed all'esterno delle *alpi sono della massima importanza per lo sviluppo dei trasporti nel territorio alpino; - adoperandosi per dare un contributo decisivo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualit della vita attraverso un contenimento del volume di traffico, attraverso una gestione ecocompatibile dei trasporti e attraverso lincremento dell'efficacia e dell'efficienza dei sistemi di trasporto esistenti; - convinti della necessit di conciliare gli interessi economici, le esigenze sociali e quelle ecologiche; - nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra le *parti contraenti e la *comunit europea, in particolare nel settore dei trasporti; - convinti che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli *stati alpini; -4-4 hanno convenuto quanto segue: *capitolo *i *disposizioni generali *articolo 1 *finalit 1. *le *parti contraenti si impegnano ad attuare una politica sostenibile dei trasporti tesa a: a) ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna e la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un pi consistente trasferimento su rotaia dei trasporti, in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato; b) contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale e delle attivit economiche, come premesse fondamentali per l'esistenza stessa delle popolazioni residenti nel territorio alpino per mezzo di una politica dei trasporti organica e concertata tra le *parti contraenti che coinvolga tutti i vettori; c) contribuire a ridurre o a limitare per quanto possibile limpatto che possa compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonch la conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali - la cui importanza si estende oltre i suoi confini, e che possa mettere a repentaglio la preservazione di questo territorio ancora fondamentalmente intatto; d) garantire il traffico intraalpino e transalpino incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i vettori meno inquinanti e con minore consumo di risorse ad un costo economicamente sopportabile; e) garantire condizioni di concorrenza equilibrate tra i singoli vettori. 2. *le *parti contraenti si impegnano a sviluppare il settore dei trasporti tenendo conto dei principi di precauzione, prevenzione e causalit. -5-5 *articolo 2 *definizioni *ai sensi del presente *protocollo, si intende per: "traffico/trasporto transalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione all'esterno del territorio alpino; "traffico/trasporto intraalpino": traffico/trasporto con origine e destinazione allinterno del territorio alpino (traffico/trasporto interno) incluso il traffico/trasporto con origine o destinazione nel territorio alpino; "impatto e rischi tollerabili": impatto e rischi da definirsi nell'ambito di procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale e di analisi dei rischi con lo scopo di fermare l'ulteriore aumento dell'impatto e dei rischi e di ridurli, qualora necessario, tramite provvedimenti appropriati sia nel caso di nuove costruzioni sia per le infrastrutture esistenti con notevole impatto sul territorio; "costi esterni": voci di costo per le quali un utente di un bene o di un servizio (ad es. infrastruttura) non sostiene un esborso. *essi comprendono luso dellinfrastruttura se esso gratuito, i danni, linquinamento, anche acustico, i costi sanitari occasionati dalluso dei trasporti e dagli incidenti; "grandi costruzioni o trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti": progetti infrastrutturali suscettibili di provocare impatto che in base alla normativa sulla *v*i*a o in base a disposizioni contenute in *accordi internazionali sono soggetti a procedimenti di valutazione dellimpatto ambientale; "strade di grande comunicazione": tutte le autostrade e le strade a pi corsie, prive di intersezioni a raso, che per i loro effetti in termini di traffico sono assimilabili alle autostrade; "obiettivi di qualit ambientale": obiettivi che descrivono lo stato auspicato dellambiente tenendo conto delle interdipendenze ecosistemiche. *essi indicano in termini materiali, spaziali e temporali le qualit, all'occorrenza aggiornabili, dei beni meritevoli di essere protetti; "standard di qualit ambientale": norme concrete che permettono di raggiungere gli obiettivi di qualit ambientale; esse determinano gli obiettivi applicabili a determinati parametri, i procedimenti di misurazione o le condizioni quadro; -6-6 "indicatori ambientali": gli indicatori ambientali misurano o valutano lo stato dell'impatto ambientale e indicano le tendenze di sviluppo; "principio di precauzione": il principio secondo il quale gli interventi volti a evitare, gestire o ridurre gli effetti gravi o irreversibili sulla salute e sull'ambiente non possono essere rinviati, con la motivazione che la ricerca scientifica non abbia ancora dimostrato, in modo rigoroso, l'esistenza di un rapporto di causa-effetto fra da un lato le sostanze contemplate e dall'altro la loro potenziale nocivit per la salute e l'ambiente; "principio di causalit": inclusa l'imputazione degli effetti indotti il principio in virt del quale i costi relativi alla prevenzione, alla gestione e alla riduzione dell'inquinamento, nonch al ripristino ambientale, sono a carico di chi inquina. *chi inquina tenuto, per quanto possibile, a sopportare la totalit del costo dell'impatto che i trasporti causano sulla salute e sull'ambiente; "verifica di opportunit": procedimento di valutazione da realizzare in conformit al diritto nazionale in occasione della progettazione di grandi infrastrutture o della trasformazione sostanziale o del potenziamento di quelle esistenti e teso a verificarne la necessit e gli effetti in termini di politica dei trasporti, nonch di impatto ecologico, economico e socioculturale. *articolo 3 *trasporti sostenibili e mobilit 1. *al fine di sviluppare i trasporti in condizioni di sostenibilit, le *parti contraenti, adottando una politica ambientale e dei trasporti concertata e tesa alla riduzione dell'impatto e dei rischi dovuti ai trasporti, si impegnano a: a) tener conto delle esigenze dell'ambiente in modo tale da aa) ridurre il consumo delle risorse ad un punto tale da non superare, per quanto possibile, la capacit naturale di rigenerazione; bb) ridurre l'emissione di sostanze nocive ad un punto tale da non superare la capacit di carico delle risorse ambientali interessate; cc) limitare le immissioni nell'ambiente ad un punto tale da evitare ripercussioni sulle strutture ecologiche e sui cicli naturali. b) tener conto delle esigenze della societ in modo tale da aa) garantire l'accessibilit alle persone, ai posti di lavoro, ai beni e ai servizi in modo efficiente, rispettoso dell'ambiente, facendo uso parsimonioso di energia e spazio, nonch garantire un sufficiente approvvigionamento di base; bb) non compromettere la salute dell'uomo e ridurre il rischio di calamit naturali, nonch il numero e la gravit degli incidenti; c) tener conto delle esigenze dell'economia in modo tale da aa) incrementare l'autofinanziabilit del settore dei trasporti e internizzare i costi esterni; bb) promuovere lo sfruttamento ottimale delle potenzialit dell'infrastruttura esistente; -7-7 cc) salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende e imprese competitive che operano nei vari settori economici; d) adottare interventi pi incisivi nella lotta all'inquinamento acustico considerando la particolarit della topografia alpina. 2. *in conformit con la normativa nazionale ed internazionale vigente nell'ambito dei trasporti, le *parti contraenti si impegnano a sviluppare orientamenti, strategie e misure di carattere nazionale, regionale e locale, finalizzati a a) tenere conto delle differenti condizioni ambientali, economiche e socioculturali, nonch della diversit delle esigenze, b) limitare l'accentuarsi dell'impatto dovuto ai trasporti, adottando una combinazione di strumenti economici e di interventi di pianificazione territoriale e dei trasporti. *articolo 4 *considerazione delle finalit nelle altre politiche 1. *le *parti contraenti si impegnano a tener conto delle finalit stabilite dal presente *protocollo anche nell'ambito delle loro altre politiche. 2. *le *parti contraenti si impegnano a verificare preventivamente e a posteriori gli effetti che altre politiche, strategie e programmi producono sul settore dei trasporti. *articolo 5 *partecipazione degli enti territoriali 1. *le *parti contraenti promuovono la collaborazione internazionale tra le istituzioni competenti, al fine di individuare le migliori soluzioni concertate e coordinate a livello transfrontaliero. 2. *ciascuna *parte contraente determina nel quadro istituzionale vigente il livello pi idoneo al coordinamento e alla collaborazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati al fine di promuovere una responsabilit solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione della politica dei trasporti, nonch delle misure conseguenti, 3. *nel rispetto delle loro competenze nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure. -8-8 *articolo 6 *misure rafforzate di protezione a livello nazionale *fatto salvo quanto disposto negli *accordi internazionali vigenti, le *parti contraenti possono adottare misure rafforzate di protezione che vanno al di l di quelle previste dal presente *protocollo, tese alla tutela dell'ambiente alpino ecologicamente sensibile, quando lo richiedano determinate condizioni dell'ambiente o motivi di salute pubblica e di sicurezza o esigenze di protezione ambientale. *capitolo *i*i *misure specifiche *a) *strategie, programmi, progetti *articolo 7 *strategia generale della politica dei trasporti 1. *nell'interesse della sostenibilit le *parti contraenti si impegnano ad attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera tesa a: a) coordinare i vettori, i mezzi e i tipi di trasporto e a favorire l'intermodalit; b) sfruttare nel modo migliore i sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino, tra l'altro con l'impiego della telematica, e ad imputare a coloro che li causano i costi infrastrutturali ed esterni, differenziandoli a seconda dell'impatto causato, c) incidere, tramite interventi di assetto del territorio e strutturali, a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il pi rispettoso dellambiente, nonch sui sistemi intermodali di trasporto, d) valorizzare e sfruttare i potenziali di riduzione del volume di traffico. 2. *le *parti contraenti si impegnano a realizzare, nel miglior modo possibile, gli interventi necessari a: a) proteggere le vie di trasporto contro i rischi naturali, b) proteggere l'uomo e l'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti, c) raggiungere una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili. -9-9 d) incrementare la sicurezza dei trasporti. *articolo 8 *valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale 1. *nel caso di grandi costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti, le *parti contraenti si impegnano a realizzare verifiche di opportunit, valutazioni dell'impatto ambientale e analisi dei rischi e a tener conto dei relativi risultati ai fini degli obiettivi del presente *protocollo. 2. *i progetti di realizzazione di infrastrutture di trasporto nel territorio alpino vanno coordinati e concertati. *nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni *parte contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le *parti contraenti interessate, al pi tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle verifiche. *queste disposizioni non pregiudicano il diritto di ogni *parte contraente di procedere alla costruzione di quelle infrastrutture dei trasporti la cui realizzazione decisa nell'ambito del proprio ordinamento giuridico o la cui necessit accertata per legge al momento dellapprovazione del presente *protocollo. 3. *le *parti contraenti sostengono una maggiore presa in considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nei loro *paesi. *b) *misure tecniche *articolo 9 *trasporti pubblici *per preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonch la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino, le *parti contraenti si impegnano a promuovere l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti. -10-10 *articolo 10 *trasporto su rotaia e navigazione 1. *al fine di sfruttare la particolare idoneit della ferrovia per soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza e al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino, le *parti contraenti, nell'ambito delle loro competenze, sostengono: a) il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi transalpini, inclusi i relativi raccordi e adeguati terminali; b) l'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri; c) i provvedimenti tesi a trasferire sulla rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza, nonch ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto; d) i sistemi di trasporto intermodali, nonch l'ulteriore sviluppo della ferrovia; e) il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale. 2. *le *parti contraenti sostengono gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialit della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci. *articolo 11 *trasporto su strada 1. *le *parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino. 2. *dei progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino possono essere realizzati solo a condizione che: a) gli obiettivi stabiliti all'articolo 2, comma 2, lettera j della *convenzione delle *alpi possano essere raggiunti tramite appropriati interventi di precauzione o di compensazione realizzati in base ai risultati di una valutazione dell'impatto ambientale, e b) le esigenze di capacit di trasporto non possano essere soddisfatte n tramite un migliore sfruttamento delle capacit stradali e ferroviarie esistenti, n potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, n migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti, e c) dalla verifica di opportunit risulti che il progetto economico, che i rischi sono controllabili e che l'esito della valutazione dell'impatto ambientale positivo, d) si tenga conto dei piani/programmi di assetto territoriale e dello sviluppo sostenibile. -11-11 3. *dato che le condizioni geografiche e la struttura insediativa del territorio alpino non permettono dovunque un efficiente servizio da parte dai trasporti pubblici, le *parti contraenti riconoscono tuttavia la necessit di creare e mantenere un livello sufficiente di infrastrutture di trasporto che garantiscano il funzionamento del trasporto individuale nelle aree periferiche. *articolo 12 *trasporto aereo 1. *senza esigerlo dalle altre regioni, le *parti contraenti si impegnano a ridurre, per quanto possibile, l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo. *tenuto conto degli obiettivi del presente *protocollo esse si adoperano affinch venga limitato, e all'occorrenza vietato, il lancio da aeromobili all'esterno degli aerodromi. *ai fini della protezione della fauna selvatica, le *parti contraenti adottano misure adeguate per limitare in termini di spazio e tempo il traffico aereo non motorizzato nel tempo libero. 2. *le *parti contraenti si impegnano a migliorare il sistema di trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle *alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la pressione sull'ambiente. *in tale contesto le *parti contraenti convengono di limitare, nella misura del possibile, la costruzione ed il potenziamento significativo degli aeroporti esistenti nel territorio alpino. *articolo 13 *impianti turistici 1. *le *parti contraenti si impegnano a valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuove installazioni turistiche, tenendo conto degli obiettivi del presente *protocollo, e ad adottare, all'occorrenza, provvedimenti di precauzione e di compensazione atti al raggiungimento delle finalit del presente *protocollo o degli altri *protocolli. *a tale proposito va data la precedenza ai trasporti pubblici. 2. *le *parti contraenti sostengono la creazione e la conservazione di zone a bassa intensit di traffico o vietate al traffico, nonch l'istituzione di localit turistiche vietate al traffico e tutte le misure atte a favorire laccesso e il soggiorno dei turisti senza automobili. -12-12 *articolo 14 *verit dei costi *al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, le *parti contraenti convengono di applicare il principio di causalit e sostengono l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dinfrastruttura e di quelli esterni. *lobiettivo quello di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali e che a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto pi rispettosi dell'ambiente; b) portino ad un'utilizzazione pi equilibrata delle infrastrutture di trasporto; c) offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto ecologico e socio- economico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti. *c) *monitoraggio e controllo *articolo 15 *offerta e utilizzazione delle infrastrutture di trasporto 1. *le *parti contraenti si impegnano a registrare e aggiornare periodicamente, seguendo uno schema unitario, lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacit, nonch la riduzione dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento. 2. *sulla base di tale documento di riferimento le *parti contraenti verificano in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della *convenzione delle *alpi e in particolare del presente *protocollo. *articolo 16 *obiettivi di qualit ambientale, standard ed indicatori 1. *le *parti contraenti stabiliscono e adottano obiettivi di qualit ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilit dei trasporti. -13-13 2. *le *parti contraenti convengono sulla necessit di disporre di standard ed indicatori adeguati alle condizioni specifiche del territorio alpino. 3. *l'applicazione di tali standard e di tali indicatori finalizzata a quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato dai trasporti. *capitolo *i*i*i *coordinamento, ricerca, formazione e informazione *articolo 17 *coordinamento ed informazione *le *parti contraenti convengono di realizzare, all'occorrenza, degli incontri allo scopo di: a) verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al presente *protocollo, b) consultarsi prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti che abbiano effetti sugli altri *stati contraenti; c) promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione del presente *protocollo ricorrendo in particolare ai sistemi di informazione esistenti, d) informarsi prima di prendere importanti decisioni in materia di politica dei trasporti al fine di integrarle in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata. *articolo 18 *ricerca e osservazione 1. *le *parti contraenti promuovono ed armonizzano in stretta cooperazione la ricerca e l'osservazione sistematica in merito alle interazioni fra trasporti ed ambiente nel territorio alpino, nonch a specifici sviluppi sul piano tecnologico atti ad incrementare l'economicit dei sistemi di trasporto rispettosi dell'ambiente. 2. *nel corso della verifica dell'attuazione del presente *protocollo va tenuto debitamente conto dei risultati delle attivit congiunte di ricerca e osservazione, in particolare in funzione dell'elaborazione di metodi e criteri che permettano di descrivere uno sviluppo sostenibile dei trasporti. -14-14 3. *le *parti contraenti provvedono affinch i risultati delle ricerche condotte a livello nazionale e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e resi accessibili al pubblico nel quadro istituzionale vigente. 4. *le *parti contraenti sostengono i progetti pilota operativi tesi all'attuazione di programmi e tecnologie sostenibili per il settore dei trasporti. 5. *le *parti contraenti sostengono le analisi sull'applicabilit dei metodi di valutazione ambientale strategica e intermodale. *articolo 19 *formazione ed informazione dell'opinione pubblica *le *parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonch l'informazione dellopinione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente *protocollo. *capitolo *i*v *controllo e valutazione *articolo 20 *attuazione *le *parti contraenti si impegnano a garantire l'attuazione del presente *protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente. *articolo 21 *controllo del rispetto degli obblighi 1. *le *parti contraenti presentano regolarmente al *comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente *protocollo. *nel resoconto indicata l'efficacia delle misure adottate. *la *conferenza delle *alpi stabilisce la periodicit dei resoconti. -15-15 2. *il *comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le *parti contraenti hanno assolto gli obblighi derivanti dal presente *protocollo. *esso pu chiedere anche ulteriori informazioni alle *parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti. 3. *il *comitato permanente redige un resoconto per la *conferenza delle *alpi sul rispetto da parte delle *parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente *protocollo. 4. *la *conferenza delle *alpi prende atto di questo resoconto. *qualora essa constati un mancato adempimento degli obblighi, pu adottare raccomandazioni. *articolo 22 *valutazione dell'efficacia delle disposizioni 1. *le *parti contraenti esaminano e valutano, ad intervalli regolari, lefficacia delle disposizioni contenute nel presente *protocollo. *per quanto necessario al conseguimento degli obiettivi del presente *protocollo, esse prendono in considerazione la possibilit di adottare modifiche appropriate del *protocollo medesimo. 2. *a questa valutazione partecipano gli enti territoriali, nel quadro istituzionale vigente. *possono essere sentite le organizzazioni non governative attive nel campo specifico. *capitolo *v *disposizioni finali *articolo 23 *corrispondenza tra la *convenzione delle *alpi e il *protocollo 1. *il presente *protocollo costituisce un *protocollo della *convenzione delle *alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa *convenzione. 2. *possono divenire *parti contraenti del presente *protocollo esclusivamente le *parti contraenti della *convenzione delle *alpi. *ogni denuncia della *convenzione delle *alpi vale anche come denuncia del presente *protocollo. 3. *quando la *conferenza delle *alpi delibera su questioni concernenti il presente *protocollo, solo le *parti contraenti dello stesso *protocollo hanno diritto di voto in merito. -16-16 *articolo 24 *firma e ratifica 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte degli *stati firmatari della *convenzione delle *alpi e della *comunit europea, il 31 ottobre 2000 nonch a partire dal 6 novembre 2000 presso la *repubblica d'*austria quale depositario. 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito all'entrata in vigore di un emendamento del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente del *protocollo cos emendato. *articolo 25 *notifiche *in merito al presente *protocollo il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit europea : a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore del presente *protocollo; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. -17-17 *fatto a *lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'*archivio di *stato della *repubblica d*austria. *il *depositario trasmette copie certificate alle *parti firmatarie. *per la *repubblica d'*austria *per la *repubblica *francese, *per la *repubblica *federale di *germania, *per la *repubblica *italiana, *per il *principato del *liechtenstein, *per il *principato di *monaco, *per la *repubblica di *slovenia, *per la *confederazione *svizzera, *per la *comunit *europea *p*r*o*t*o*c*o*l*l*o *r*e*l*a*t*i*v*o *a*l*l*a *c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *p*e*r *l*a *p*r*o*t*e*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i (*c*o*n*v*e*n*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *a*l*p*i) *s*u*l*l*a *c*o*m*p*o*s*i*z*i*o*n*e *d*e*l*l*e *c*o*n*t*r*o*v*e*r*s*i*e -2- *la *repubblica d*austria, la *repubblica *francese, la *repubblica *federale di *germania, la *repubblica *italiana, il *principato di *liechtenstein, il *principato di *monaco, la *repubblica di *slovenia, la *confederazione *svizzera, nonch la *comunit *europea, *parti contraenti della *convenzione per la *protezione delle *alpi (*convenzione delle *alpi), nel comune intento di elaborare una procedura efficace di consultazione e di composizione delle controversie per la *convenzione delle *alpi e per i relativi *protocolli, hanno convenuto quanto segue: -3- *articolo 1 *in caso di controversia tra *parti contraenti, relativa allinterpretazione oppure allapplicazione della *convenzione delle *alpi o di un *protocollo ad essa attinente, le *parti contraenti aspirano in prima istanza ad una composizione ricorrendo al sistema delle consultazioni. *articolo 2 *qualora, a seguito di invito a ricorrere a procedure di consultazione, inviato per iscritto da una delle *parti interessate, non si giungesse ad alcun accordo in merito ad una controversia entro un periodo di 6 mesi, una delle *parti interessate potr intentare una procedura arbitrale, mediante comunicazione scritta inviata allaltra *parte ed alla *presidenza della *conferenza delle *alpi, al fine di comporre la controversia conformemente a quanto stabilito dalle relative disposizioni in merito. *la *presidenza informer immediatamente tutte le *parti contraenti. *articolo 3 *per dar seguito ad una procedura arbitrale ai sensi dellarticolo 2, il tribunale arbitrale composto da tre membri verr formato come segue: a) *ogni *parte contendente designa un membro del tribunale arbitrale. *qualora una delle *parti contendenti non dovesse designare un membro entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2 da parte della *presidenza, sar il *segretario *generale della *corte *arbitrale *permanente con sede all*aia a procedere entro i successivi 30 giorni a detta designazione su invito dellaltra *parte contendente. b) *il *presidente del tribunale arbitrale verr nominato di comune accordo dai due membri designati ai sensi della lettera a). *qualora entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui allarticolo 2 da parte della *presidenza non si dovesse giungere ad alcun accordo, sar il *segretario *generale della *corte *arbitrale *permanente con sede all*aia a procedere a tale designazione entro ulteriori 30 giorni su invito di una delle *parti contendenti. c) *una volta nominati, i membri del tribunale arbitrale potranno essere destituiti soltanto previo comune accordo tra le *parti contendenti. d) *i posti divenuti vacanti verranno assegnati secondo le modalit prescritte per la designazione iniziale. *articolo 4 1. *ogni *parte contraente ha la facolt di comunicare al tribunale arbitrale il proprio parere riguardo alla controversia. -4- 2. *quando una *parte contraente reputi avere un interesse dordine giuridico nei confronti delloggetto della controversia, pu chiedere al tribunale arbitrale di essere ammessa ad intervenire in causa. *articolo 5 *a meno che le *parti contendenti non decidano diversamente, il tribunale arbitrale determiner il suo *regolamento interno. *articolo 6 *le *parti contendenti si astengono dalladottare qualsivoglia provvedimento che potrebbe compromettere o pregiudicare il lodo del tribunale arbitrale. *su richiesta di una delle *parti contendenti, il tribunale arbitrale ha il potere di indicare le misure cautelari che debbono essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna *parte contendente. *articolo 7 *a meno che le *parti contendenti non abbiano convenuto diversamente, il tribunale arbitrale provveder alla definizione della lingua o delle lingue ufficiali della *convenzione delle *alpi che andranno utilizzate nellambito della procedura. *articolo 8 1. *le *parti contendenti agevoleranno il lavoro del tribunale arbitrale e, in particolare, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione: a) forniranno al tribunale tutti i documenti e le informazioni pertinenti e b) permetteranno al tribunale, se necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza. 2. *tutti i documenti e le informazioni che verranno sottoposti allattenzione del tribunale arbitrale da una delle *parti contendenti, dovranno, dalla stessa, essere contemporaneamente portati a conoscenza anche dellaltra *parte contendente. *articolo 9 *il tribunale pronuncia il suo lodo in conformit con il diritto internazionale e le disposizioni della *convenzione delle *alpi e dei suoi *protocolli. -5- *articolo 10 *lassenza di una *parte o la sua mancanza di difesa non costituir un ostacolo allo svolgimento del procedimento. *prima di pronunciare il lodo definitivo, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata sia per quanto riguarda il merito che da un punto di vista giuridico. *articolo 11 *il tribunale arbitrale pronuncer il suo lodo definitivo entro 6 mesi dalla data alla quale interamente costituito, a meno che non ritenga necessario prorogare il termine per un periodo al massimo di 6 mesi. *articolo 12 *sia per quanto riguarda le questioni giuridiche inerenti alla procedura che gli aspetti di merito, il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei propri membri. *il lodo definitivo e vincolante per le *parti contendenti. *il tribunale arbitrale deve rendere note le motivazioni che hanno originato il lodo stesso. *le *parti contendenti danno tempestiva esecuzione al lodo. *articolo 13 *a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente, a causa di particolari circostanze della fattispecie, le spese di tribunale, compresi gli emolumenti dei suoi membri, saranno a carico, in parti uguali, delle *parti contendenti. *articolo 14 *il *presidente del tribunale arbitrale comunica il lodo alle *parti contendenti ed alla *presidenza della *conferenza delle *alpi. *la *presidenza inoltra a sua volta il lodo alle *parti contraenti ed agli osservatori ai sensi dellarticolo 5, quinto comma, della *convenzione delle *alpi. *articolo 15 1. *la denuncia del presente *protocollo ammissibile soltanto contemporaneamente alla denuncia della *convenzione delle *alpi. -6- 2. *il presente *protocollo, tuttavia, continua ad applicarsi alla *parte denunciante per quanto riguarda i procedimenti in corso alla data dellefficacia della denuncia. *tali procedimenti proseguono fino alla loro conclusione. *articolo 16 1. *il presente *protocollo depositato per la firma da parte delle *parti contraenti della *convenzione delle *alpi e la *comunit *europea il 31 ottobre 2000 nonch dal 6 novembre 2000 presso la *repubblica d*austria quale *depositario. 2. *il presente *protocollo entra in vigore per le *parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal *protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre *stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. *per le *parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente *protocollo, esso entrer in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. *in seguito allentrata in vigore di una modifica del presente *protocollo, ogni nuova *parte contraente del *protocollo medesimo diventa *parte contraente dello stesso *protocollo modificato. *articolo 17 *il *depositario notifica a ciascuno *stato nominato nel preambolo e alla *comunit *europea in relazione al presente *protocollo: a) ciascun atto di firma; b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; c) ciascuna data di entrata in vigore; d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una *parte contraente o firmataria; e) ciascuna denuncia notificata da una *parte contraente, con la data della sua efficacia. *in fede di ci, il presente *protocollo stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. -7- *fatto a *lucerna, il 31 ottobre 2000, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l*archivio di *stato *austriaco. *il *depositario trasmette copie certificate conformi alle *parti firmatarie.